Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 187Fedlex · Rapporto esplicativo
Spiegazioni relative all' Ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della Banca nazionale svizzera
1 Osservazioni preliminari
La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) ha richiesto una modifica della legge sulla Banca nazionale (LBN)1. La distribuzione dell'utile della Banca nazionale svizzera è disciplinata dall'articolo 31 LBN. Secondo il diritto vigente, la quota spettante ai Cantoni è ripartita in funzione della popolazione residente e della loro capacità finanziaria. La NPC prevede invece che per calcolare la quota dei Cantoni è determinante solo la popolazione residente. L'articolo 31 capoverso 3 LNB è infatti stato modificato come segue: «La quota versata ai Cantoni è ripartita in funzione della loro popolazione residente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Cantoni». A seguito di questa modifica, l'attuale ordinanza concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della Banca nazionale svizzera, che disciplina l'attuazione dei summenzionati articoli di legge, deve essere sostituita da una nuova ordinanza.
2 Commento alle singole disposizioni
L'ordinanza contiene complessivamente quattro articoli:
L'articolo 1 fissa la base per il calcolo. L'articolo 2 disciplina la scadenza dei versamenti allo stesso modo dell’ordinanza attuale. Gli articoli 3 e 4 riguardano l'abrogazione del diritto previgente e l'entrata in vigore.
1 RS 951.11
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