Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 185Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza Disegno concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della Banca nazionale svizzera
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 31 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 20031 sulla Banca nazionale (LBN),
ordina:
Art. 1 Basi per il calcolo
La ripartizione ai Cantoni avviene in funzione della loro popolazione residente (art. 31 cpv. 3 LBN). Sono determinanti le cifre dell'ultimo rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.
Art. 2 Scadenza dei versamenti
1 La Banca nazionale svizzera (BNS) versa all'Amministrazione federale delle finanze (AFF) l'importo da ripartire di cui all'articolo 31 capoverso 2 LBN dopo l'assemblea generale degli azionisti.
2 L'AFF versa ai Cantoni l'importo loro spettante non appena ricevuto il relativo versamento della BNS.
Art. 3 Abrogazione
L'ordinanza del 7 dicembre 19922 concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell'utile netto della Banca nazionale svizzera è abrogata.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 951.11
2 RU 1992 2564, 2004 3399 200_–...... Page 185 of 243