Avamprogetto Rapporto OAVS
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 8 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del ….
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 222 Beneficiari
1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni attive a livello nazionale che:
a. si dedicano essenzialmente all’aiuto alla vecchiaia;
b. Abrogato
c. organizzano corsi di perfezionamento per il personale ausiliario operante nell’ambito dell’aiuto alla vecchiaia;
d. organizzano corsi per anziani allo scopo di favorirne l’indipendenza ed agevolarne i contatti sociali.
2Abrogato
2a (nuovo)L’Ufficio federale stipula con le organizzazioni ai sensi del capoverso 1 contratti di prestazioni della durata massima di tre anni in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni computabili.
3 L’assicurazione partecipa in proporzione ai sussidi versati dall’assicurazione per l’invalidità alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi secondo l’articolo 74 LAI che forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla salute dopo aver raggiunto l’età di pensionamento. L’ammontare della partecipazione proporzionale è stabilito secondo le disposizioni dell’articolo 108quater OAI.
1 RS 831.101
2007–......