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Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 4 pagine
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(Disegno) Decreto federale sull’approvazione e l’attuazione della revisione della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 20082,
decreta:
Art. 1
1 La Convenzione del 30 ottobre 20073 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea, il Regno di Danimarca, il Regno di Norvegia e la Repubblica d’Islanda concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è approvata.
2Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione. È inoltre autorizzato, in occasione della ratifica, a formulare le riserve secondo gli articoli I e III del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
3 In occasione della ratifica, il Consiglio federale farà le dichiarazioni previste agli art. 3, par. 2, 4, 39 par. 1, 43, par. 2, e 44 della Convenzione.
Art. 2
Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:
1. Legge federale dell’11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento
Art. 271 cpv. 1 n. 6 (nuovo)
1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore:
6. quando il creditore possiede un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione nei confronti del debitore.
1RS 101
2FF 2008 ...
3RS ...; RU ... (FF ...)