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Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 4 pagine
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Art. 3
Il disegno di Codice di procedura civile svizzero10 è modificato come segue:
Art. 266 cpv. 1
1Chi ha motivo di ritenere che, senza previa audizione, sarà oggetto di un
provvedimento giudiziale quale segnatamente un provvedimento superprovvisionale o un sequestro secondo gli articoli 271–281 LEF11può cautelativamente esporre il suo punto di vista in una memoria difensiva.
Art. 305 lett. b n. 6 e 7 (nuovo)
L’appello è improponibile:
b. nelle seguenti pratiche a tenore della LEF12:
6. sequestro (art. 272 e 278 LEF);
7. decisioni che sono di competenza del giudice dei fallimenti e dei concordati.
Art. 325a Dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano (nuovo)
1 Se il ricorso riguarda una dichiarazione di esecutività secondo gli articoli 38–52 della Convenzione del 30 ottobre 200713 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice esamina con piena cognizione i motivi di diniego previsti dalla Convenzione.
2 Il ricorso ha effetto sospensivo. Sono fatti salvi provvedimenti conservativi, in particolare il sequestro secondo l’articolo 271 numero 6 LEF14.
Art. 338
Il giudice dell’esecuzione può ordinare provvedimenti conservativi, se del caso anche senza sentire preventivamente la controparte.
Art. 4
1 Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo secondo gli articoli 141 capoverso 1 lettera d numero 3 e 141a capoverso 2 della Costituzione federale.
2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle leggi federali elencate negli articoli 2 e 3.
10 RS ...; RU ... (FF 2006 6785)
11 RS 281.1
12 RS 281.1
13 RS 0.xxx; RU ...
14 RS 281.1