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Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 4 pagine

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Art. 272 cpv. 1 Periodo introduttivo

1 Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell’esecuzione o del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza:

Art. 274 cpv. 1

1Il giudice incarica dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.

Art. 278

H. Opposizione1

al decreto di Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al sequestro giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.

2 Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.

3 La decisione sull’opposizione può essere impugnata con ricorso secondo il Codice di procedura civile del ...5. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi.

4 L’opposizione e il ricorso non ostacolano l’efficacia del sequestro.

Art. 279 cpv. 5 (nuovo)

5 I termini previsti dal presente articolo rimangono sospesi:

1. durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull’opposizione;

2. durante una procedura di exequatur secondo la Convenzione del 30 ottobre 20076concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in caso di impugnazione della decisione di exequatur.

2. Legge federale del 18 dicembre 19877 sul diritto privato internazionale

Art. 8a (nuovo)

VIII.1 Se l’azione è diretta contro più litisconsorti che possono essere chiamati Litisconsorzio e

cumulo di azioni in causa in Svizzera secondo la presente legge, il giudice svizzero

competente per un convenuto lo è anche per gli altri.

2 Se contro un convenuto che può essere chiamato in causa in Svizzera secondo la presente legge sono fatte valere più pretese materialmente

5 RS ...; RU ... (FF 2006 6785)

6 RS 0.xxx; RU ...

7 RS 291