Progetto
Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Art. 272 cpv. 1 Periodo introduttivo
1 Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell’esecuzione o del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza:
Art. 274 cpv. 1
1Il giudice incarica dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.
Art. 278
H. Opposizione1
al decreto di Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al sequestro giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
2 Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.
3 La decisione sull’opposizione può essere impugnata con ricorso secondo il Codice di procedura civile del ...5. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi.
4 L’opposizione e il ricorso non ostacolano l’efficacia del sequestro.
Art. 279 cpv. 5 (nuovo)
5 I termini previsti dal presente articolo rimangono sospesi:
1. durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull’opposizione;
2. durante una procedura di exequatur secondo la Convenzione del 30 ottobre 20076concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in caso di impugnazione della decisione di exequatur.
2. Legge federale del 18 dicembre 19877 sul diritto privato internazionale
Art. 8a (nuovo)
VIII.1 Se l’azione è diretta contro più litisconsorti che possono essere chiamati Litisconsorzio e
cumulo di azioni in causa in Svizzera secondo la presente legge, il giudice svizzero
competente per un convenuto lo è anche per gli altri.
2 Se contro un convenuto che può essere chiamato in causa in Svizzera secondo la presente legge sono fatte valere più pretese materialmente
5 RS ...; RU ... (FF 2006 6785)
6 RS 0.xxx; RU ...
7 RS 291