Allegato 1 al Rapporto
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 4 pagine
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Allegato 1 al Rapporto esplicativo
Confronto tra la LPT e l’avamprogetto di legge sullo sviluppo territoriale (AP-LSTe)
Al fine di facilitare la riflessione, la seguente tabella indica in maniera chiara dove sono state riprese nell’AP-LSTe le disposizioni del diritto vigente.
I brevi commenti riportati nella terza colonna indicano, per ogni disposizione del diritto vigente, se e quali modifiche sono state apportate nell’avamprogetto. Per maggiori dettagli si rimanda alle spiegazioni approfondite sui singoli articoli contenute nel rapporto esplicativo.
Le disposizioni dell’AP-LSTe che non trovano corrispondenza nel diritto vigente non sono riportate nella tabella. Si tratta, in particolare, di quelle riguardanti la pianificazione negli spazi funzionali (art. 21 - 24 AP-LSTe), la disponibilità di terreno edificabile (art. 45 - 47 AP-LSTe), le imposte (art. 65 - 70 AP-LSTe) e le disposizioni finali concernenti gli adeguamenti da apportare alle zone edificabili (art. 76 - 79 e 84 AP-LSTe). Le disposizioni riguardanti l’attività di costruzione al di fuori delle zone edificabili (art. 48 - 58 AP-LSTe) sono state sottoposte a una sostanziale rielaborazione. Le nuove disposizioni sostituiscono l’ordinamento vigente (art. 16 - 16b e art. 24-24d LPT).
Infine, anche nei singoli capitoli dell’AP-LSTe si trovano modifiche puntuali rispetto al diritto vigente. Si rimanda in merito al rapporto esplicativo.
Articolo della LPT Articolo dell’AP- Commento sul rapporto tra il diritto LSTe vigente e l’avamprogetto
1 e 3 5–7 Aggiornamento e integrazione degli scopi e
dei principi in materia di pianificazione.
2 2 Precisazioni sul coordinamento tra la
pianificazione del territorio e la protezione dell’ambiente.
4 8 Formulazione adeguata ai tempi con accento
sulla necessaria tempestività di informazione e partecipazione.
5 cpv. 1 70 Facoltativo, di competenza dei Cantoni.
art. 5 cpv. 2 e 3 11 Adeguamento redazionale.
6 25 Accento sul contenuto dei piani direttori.
L’articolo relativo ai fondamenti è quindi stato notevolmente abbreviato.
7 3 e 4 Obbligo più esplicito di collaborazione esteso
anche ai privati; chiarimenti concernenti la collaborazione con i Paesi limitrofi; scartata la procedura di conciliazione se esula dalla procedura di approvazione (l’art. 7 cpv. 2