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Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine
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Avamprogetto per consultazione Avamprogetto Legge federale sullo sviluppo territoriale (Legge sullo sviluppo territoriale, LSTe)
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 75 e 108 della Costituzione federale1,
visto il messaggio del ....2 del Consiglio federale,
decreta:
Titolo primo: Introduzione
Capitolo 1: Disposizioni di base
Art. 1 Scopo
Scopo della presente legge è uno sviluppo territoriale che concili durevolmente le esigenze sociali, economiche ed ambientali poste al territorio.
Art. 2 Obbligo di pianificare e coordinare i compiti d’incidenza territoriale
1
Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano i piani necessari per poter adempiere i loro compiti d’incidenza territoriale e coordinano i piani fra di loro e con le altre pianificazioni settoriali.
2
Essi tengono conto delle ripercussioni delle loro altre attività sul territorio, sull’urbanizzazione e sull’ambiente.
3 Alle autorità subordinate è lasciato il necessario margine d’apprezzamento.
Art. 3 Collaborazione all’interno della Svizzera
1
Confederazione, Cantoni, Città e Comuni sono tenuti a collaborare.
2
Le autorità adempiono i propri compiti tenendo conto degli scopi e dei principi della presente legge. Nell’ambito delle loro competenze, provvedono affinché i privati osservino gli scopi e i principi della presente legge.
3 Se gli spazi funzionali si estendono sul territorio di più Cantoni, questi ultimi collaborano ai fini di uno sviluppo territoriale ordinato.
Art. 4 Collaborazione con gli Stati limitrofi
1
Le autorità federali, nonché i Cantoni e i Comuni interessati sono tenuti a collaborare tempestivamente con le autorità estere, non appena le attività d’incidenza territoriale hanno ripercussioni oltre i confini nazionali.
2
I Cantoni di frontiera interessati informano tempestivamente la Confederazione.
3 Nel caso di pianificazioni internazionali, le autorità svizzere hanno libera scelta in materia di strumenti pianificatori. I risultati essenziali devono essere inclusi nei piani direttori cantonali.
Capitolo 2: Scopi dello sviluppo territoriale
Art. 5 Scopi generali
Le misure in ambito di sviluppo territoriale sono volte a:
a. utilizzare con misura il suolo, inteso anche nella sua dimensione verticale;
b. proteggere le risorse naturali come il suolo, l’aria, l’acqua e il bosco, nonché la diversità biologica;
c. far sì che i paesaggi si possano sviluppare nel rispetto delle proprie particolarità;
d. creare condizioni favorevoli per l’economia e rafforzare la capacità concorrenziale del Paese;
e. incentivare la coesione tra le regioni del Paese;
f. garantire la base per un sufficiente approvvigionamento di beni e servizi nel Paese;
g. garantire la difesa nazionale.