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Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine

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Avamprogetto per consultazione Avamprogetto Legge federale sullo sviluppo territoriale (Legge sullo sviluppo territoriale, LSTe)

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 75 e 108 della Costituzione federale1,

visto il messaggio del ....2 del Consiglio federale,

decreta:

Titolo primo: Introduzione

Capitolo 1: Disposizioni di base

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è uno sviluppo territoriale che concili durevolmente le esigenze sociali, economiche ed ambientali poste al territorio.

Art. 2 Obbligo di pianificare e coordinare i compiti d’incidenza territoriale

1

Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano i piani necessari per poter adempiere i loro compiti d’incidenza territoriale e coordinano i piani fra di loro e con le altre pianificazioni settoriali.

2

Essi tengono conto delle ripercussioni delle loro altre attività sul territorio, sull’urbanizzazione e sull’ambiente.

3 Alle autorità subordinate è lasciato il necessario margine d’apprezzamento.

Art. 3 Collaborazione all’interno della Svizzera

1

Confederazione, Cantoni, Città e Comuni sono tenuti a collaborare.

2

Le autorità adempiono i propri compiti tenendo conto degli scopi e dei principi della presente legge. Nell’ambito delle loro competenze, provvedono affinché i privati osservino gli scopi e i principi della presente legge.

3 Se gli spazi funzionali si estendono sul territorio di più Cantoni, questi ultimi collaborano ai fini di uno sviluppo territoriale ordinato.

Art. 4 Collaborazione con gli Stati limitrofi

1

Le autorità federali, nonché i Cantoni e i Comuni interessati sono tenuti a collaborare tempestivamente con le autorità estere, non appena le attività d’incidenza territoriale hanno ripercussioni oltre i confini nazionali.

2

I Cantoni di frontiera interessati informano tempestivamente la Confederazione.

3 Nel caso di pianificazioni internazionali, le autorità svizzere hanno libera scelta in materia di strumenti pianificatori. I risultati essenziali devono essere inclusi nei piani direttori cantonali.

Capitolo 2: Scopi dello sviluppo territoriale

Art. 5 Scopi generali

Le misure in ambito di sviluppo territoriale sono volte a:

a. utilizzare con misura il suolo, inteso anche nella sua dimensione verticale;

b. proteggere le risorse naturali come il suolo, l’aria, l’acqua e il bosco, nonché la diversità biologica;

c. far sì che i paesaggi si possano sviluppare nel rispetto delle proprie particolarità;

d. creare condizioni favorevoli per l’economia e rafforzare la capacità concorrenziale del Paese;

e. incentivare la coesione tra le regioni del Paese;

f. garantire la base per un sufficiente approvvigionamento di beni e servizi nel Paese;

g. garantire la difesa nazionale.

1 RS 101

2 FF 200x, ...