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Consultazione 2007/11: Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) · 5 pagine

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Proposte di modifica Documento n. 1

f. i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera, o su incarico di essa, nell’ambito del servizio universale che le incombe (art. 2 della legge del 30 aprile 1997 sulle poste; LPO)

g. i trasporti di derrate alimentari (art. 3 della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari; LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni;

h. i trasporti di animali da macello e cavalli da competizione;

i. i trasporti di fiori recisi;

j. i trasporti di quotidiani con contenuto redazionale e i viaggi riguardanti servizi televisivi d’attualità.

5Sono inoltre esclusi dal divieto di circolare la notte e la domenica i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne o in caso di guasti d’esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi del servizio invernale.

6Nel caso dei viaggi su incarico della Posta Svizzera di cui al capoverso 4 lettera f, il conducente del veicolo deve poter fornire una prova scritta del rapporto contrattuale.

7Nel caso dei viaggi di cui al capoverso 4 lettere f-j, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci. Il trasporto può essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo. Per viaggi a vuoto più lunghi e indispensabili è necessario un permesso conformemente all’articolo 92 capoverso 4.

8Nel caso dei viaggi effettuati durante il divieto di circolare la notte o la domenica è necessario evitare qualsiasi turbamento del riposo.

Art. 92 Permessi

1Per viaggi notturni o domenicali urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica, segnatamente:

a. per il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d’orchestra, scenari di teatro e simili;

b. per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie, come pure di linee industriali come linee elettriche, idriche, di telecomunicazione);

c. per spostamenti di veicoli e trasporti speciali che ostacolano la circolazione.

2Il Cantone di stanza oppure quello nel quale il viaggio assoggettato al permesso inizia rilascia il permesso che è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non tocca il suo territorio. Per i veicoli della Confederazione, il permesso è rilasciato dall’USTRA.

3Per altri viaggi oltre a quelli di cui al capoverso 1 lettere a-c, i permessi speciali sono rilasciato solamente con il consenso dell’USTRA. Se vi è urgenza, il Cantone può permettere, da sé, un viaggio indispensabile, informandone l’USTRA.

4Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per un viaggio a vuoto, se questo è indispensabile.

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