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Consultazione 2007/11: Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) · 5 pagine
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Proposte di modifica Documento n. 1
Nuovo tenore degli articoli 78-85 e 91-93 dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Capo secondo: Veicoli speciali e trasporti speciali
Art. 78 Trasporti speciali non assoggettati al permesso
1I veicoli che non adempiono alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi soltanto a causa del loro carico (trasporti speciali) possono circolare sulle strade pubbliche se:
a. trasportano un carico di merce indivisibile (art. 80 cpv. 2);
b. la larghezza del carico non supera 3 m;
c. la lunghezza del trasporto speciale non supera 30 m;
d. il peso effettivo della combinazione di veicoli non supera 44 t; per i viaggi effettuati esclusivamente in autostrada, il peso effettivo può raggiungere 50 t.
2I trasporti speciali di cui al capoverso 1 possono essere effettuati soltanto sulle strade di grande transito giusta gli allegati 1 e 2 lettere A e B dell’ordinanza del 18 dicembre 19911 concernente le strade di grande transito e nelle località toccate da tali strade.
3I veicoli di larghezza, lunghezza o peso eccezionale ai sensi del capoverso 1 lettere b-d possono circolare soltanto se queste deroghe non possono essere evitate nonostante l’uso di veicoli appropriati e un’adeguata sistemazione del carico.
Art. 79 Trasporti speciali e veicoli speciali assoggettati al permesso
1Un permesso è necessario per la circolazione di:
a. trasporti speciali che non soddisfano alle condizioni di cui all’articolo 78;
b. veicoli speciali (art. 25 OETV).
2Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.
Art. 80 Carico indivisibile
1Per il trasporto di un carico indivisibile, i permessi per dimensioni e pesi eccezionali sono ammessi soltanto se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l’uso di veicoli appropriati. Deroghe a questa disposizione sono possibili allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru.
2È considerato carico indivisibile:
a. un carico composto da un’unica parte, se non è possibile scomporlo per motivi tecnici o se la scomposizione e la sua ricomposizione provocherebbero costi eccessivi;
1 RS 741.272
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