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Consultazione 2007/11: Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) · 5 pagine
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Proposte di modifica Documento n. 1
5Per i veicoli speciali, il permesso può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell’autorità, sempre che siano rispettate le condizioni secondo il capoverso 4 e le disposizioni secondo l'articolo 65a relative ai percorsi circolari.
Art. 84 Comportamento nella circolazione
1I conducenti devono circolare in modo che gli altri utenti della strada siano disturbati il meno possibile. Agli altri veicoli deve essere agevolato l’incrocio e il sorpasso, se necessario fermandosi fuori della carreggiata.
2Per motivi impellenti e a condizione di prendere misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli speciali e di trasporti speciali possono derogare alle norme della circolazione, come anche agli obblighi indicati mediante segnali o demarcazioni.
Art. 85
Abrogato
Capo primo: Divieto di circolare la notte e la domenica
Art. 91 Norma
1È vietato circolare la domenica e i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 di dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì. Se in un Cantone, o in una parte di esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile.
2È vietato circolare la notte dalle ore 22.00 alle 05.00.
3Sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:
a. gli autoveicoli pesanti (art. 10 cpv. 2 OETV);
b. i trattori industriali e gli autoveicoli di lavoro;
c. gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) superiore a 5 t;
d. i veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato (art. 7 cpv. 4 OETV) superiore a 3,5 t.
4Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:
a. i veicoli adibiti al trasporto di persone;
b. i veicoli agricoli;
c. i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito ad abitazione;
d. i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia e dall’esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe;
e. i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro, come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli durante le ore di divieto di circolare (art. 86 segg.);
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