Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/11: Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) · 6 pagine
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Spiegazioni Documento n. 2
Spiegazioni sul nuovo tenore degli articoli 78-85 e 91-93 dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
1. Direttive e obiettivo
Nel suo messaggio dell’8 dicembre 2006 concernente la legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione («Semplificare la vita delle imprese») (cfr. FF 2007 330), il Consiglio federale ha stabilito che:
«Le autorizzazioni per i trasporti eccezionali (FF 75.01 e FC 75.06) e per i trasporti notturni o domenicali (FF 75.03 e FC 75.07) sono ugualmente assai frequenti e viene di conseguenza a crearsi una discrepanza tra il carattere di eccezionalità e le decine di migliaia di autorizzazioni concesse ogni anno. Analizzando il lavoro dell’amministrazione, è emerso che il margine di apprezzamento è molto ridotto e che si tratta principalmente di verificare dati sulla base di una lista di criteri. In molti casi sembra che l’autorizzazione non sia oggetto di un successivo controllo.
Intendiamo pertanto organizzare una consultazione dei Cantoni proponendo loro di sopprimere l’obbligo dell’autorizzazione per determinati valori limite (p. es. per gli autocarri fino a 3 m di larghezza, 4 m di altezza, 44 t di peso e 30 m di lunghezza), di iscrivere i criteri da rispettare nella legislazione federale e in seguito di eseguire controlli a campione. Lo sgravio tornerà utile a entrambe le parti, richiedente e amministrazione. Secondo stime dell’USTRA questa misura potrebbe riguardare circa la metà delle autorizzazioni attualmente concesse, vale a dire che sarebbero in tal modo soppressi da 35 000-45 000 atti amministrativi».
Con decisione dell’8 dicembre 2006, il Consiglio federale ha quindi incaricato il DA-TEC di preparare un progetto per la consultazione conforme all’obiettivo definito nel messaggio.
2. Veicoli speciali e trasporti speciali
Articolo 78 Trasporti speciali non assoggettati al permesso
L’articolo 78 riguarda soltanto i trasporti speciali non assoggettati al permesso. Per i veicoli speciali, l’obbligo del permesso va mantenuto (cfr. spiegazioni sull’art. 79).
Con la nuova regolamentazione proposta verrebbe a cadere la metà dei permessi circa, ciò che permetterebbe di ridurre in misura significativa l’onere amministrativo sopportato dai richiedenti e dalle autorità preposte al rilascio dei permessi. I trasportatori sarebbero inoltre esonerati dal pagamento delle corrispondenti tasse.
La situazione nel dettaglio:
Capoverso 1: secondo il diritto vigente, i Cantoni possono rilasciare permessi validi in tutta la Svizzera per trasporti sino a 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza, 44 t di peso e 12 t di carico per asse, se questi trasporti sono effettuati su determinate strade di grande transito ai sensi dell’ordinanza concernente le strade di
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