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Consultazione 2007/11: Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) · 5 pagine

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Proposte di modifica Documento n. 1

b. un carico composto da più parti, se ciascuna parte è di per sé indivisibile e se, in ragione della sua lunghezza, larghezza o della sua altezza, essa richiede dimensioni eccezionali senza tuttavia superare i pesi effettivi e i carichi per asse ammessi giusta l’articolo 67 capoversi 1-3.

Art. 81 Condizioni per i rimorchi speciali

1Il veicolo che traina un rimorchio speciale non può trainare, nel contempo, alcun altro veicolo. In casi giustificati, l’autorità può tuttavia autorizzare che trattori o autocarri pesanti trainino, al massimo, due rimorchi speciali e che veicoli a motore – ad eccezione dei motoveicoli – trainino, al massimo, due piccole casse mobili. Essa può permettere che due carri da fiera siano trainati insieme, anche se è superata la lunghezza massima legale degli autotreni.

2Il permesso per i rimorchi speciali, eccettuate le casse mobili montate su ruote (art. 77 cpv. 4), è rilasciato per il rimorchio e limitato a determinati veicoli trattori.

Art. 82 Misure protettive

1L’autorità che rilascia il permesso ordina le misure necessarie richieste dalle particolarità del veicolo allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, di proteggere la carreggiata, di evitare rumore e di impedire ogni ostacolo alla circolazione.

2Se le condizioni della strada e della circolazione sono difficili, i conducenti di veicoli e le persone ausiliarie devono prendere, di propria iniziativa, le altre misure di sicurezza imposte dalle circostanze.

Art. 83 Competenza

1Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio incomincia il viaggio assoggettato al permesso rilascia il permesso per i trasporti di esportazione e interni; l’USTRA rilascia il permesso per i veicoli al servizio della Confederazione e per le corse di esportazione e di transito transfrontaliero.

2Ogni Cantone interessato dal viaggio rilascia il permesso per il proprio territorio cantonale oppure fornisce il proprio consenso ai permessi rilasciati dall’USTRA. Con il consenso dei Cantoni interessati, i permessi possono essere rilasciati anche per tratte fuori del Cantone. I Cantoni possono rilasciare permessi per la circolazione sulle strade nazionali soltanto con il consenso dell’USTRA.

3Per i trasporti speciali possono essere rilasciati permessi validi in tutta la Svizzera se:

a. il carico sugli assi non supera 12 t per asse;

b. lo sbalzo del carico (art. 73 cpv. 3) non supera 8 m posteriormente e 5 m anteriormente.

4Per i veicoli speciali possono essere rilasciati permessi validi in tutta la Svizzera se i veicoli o le combinazioni di veicoli non superano 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza, 44 t di peso effettivo e se il carico sugli assi non supera 12 t per asse; per i viaggi effettuati esclusivamente in autostrada, il peso effettivo può raggiungere 50 t.

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