Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità e legalità

Sulla base dell’articolo 68 della Costituzione federale, la Confederazione promuove lo sport e in particolare l’istruzione in questo ambito, gestisce una scuola dello sport, può emanare disposizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l’insegnamento dell’educazione fisica. Può di conseguenza emanare le disposizioni necessarie in questo settore. Le disposizioni proposte nel presente avamprogetto di legge sono pertanto costituzionali.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'avamprogetto è conforme agli impegni assunti dalla Svizzera a livello internazionale. Il messaggio per la ratifica della Convenzione dell’UNESCO contro il doping approvato dal Parlamento nel 2008 impegna la Svizzera ad agire nella lotta contro il doping.

6.3 Subordinazione al freno alle spese

Gli aiuti finanziari previsti nella legge sulla promozione dello sport sono spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi. Il disegno di legge sottostà pertanto al freno alle spese di cui all’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale.

6.4 Conformità alla legge sui sussidi

Nel caso degli aiuti finanziari previsti nell'avamprogetto di legge sulla promozione dello sport si tratta di sussidi discrezionali, attribuiti nel quadro dei crediti stanziati. Le direttive del secondo capitolo della legge sui sussidi sono rispettate.

6.5 Delega di competenze legislative

L'avamprogetto prevede per numerose disposizioni la competenza del Consiglio federale di emanare norme esecutive. Tale modo di procedere è adeguato in quanto l'avamprogetto disciplina i principi e stabilisce il quadro in cui deve situarsi la regolamentazione concreta da parte del Consiglio federale. È anche opportuno prevedere competenze del Consiglio federale per l’emanazione di disposizioni esecutive nei casi in cui in futuro sia necessario un rapido adeguamento agli sviluppi che interverranno nella promozione dello sport e del movimento. In considerazione del notevole impegno necessario per la concretizzazione, sembra opportuno che il disciplinamento avvenga a livello di ordinanza. Per quanto riguarda le misure d’attuazione, le competenze per i vari ambiti sono chiaramente disciplinate mediante deleghe al Dipartimento.