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Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 10 pagine
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Legge federale sulla promozione dello sport e del movimento (Legge sulla promozione dello sport)
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 68 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del …2,
decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivi
La presente legge persegue i seguenti obiettivi nell'interesse della capacità di prestazione fisica e della salute della popolazione, di una formazione globale e della coesione sociale:
a. incrementare le attività sportive e motorie delle persone di tutte le fasce d'età;
b. riqualificare il valore dello sport nell'educazione e nell'istruzione;
c. creare condizioni quadro adeguate per promuovere lo sport giovanile di prestazione e lo sport di punta;
d. incoraggiare comportamenti che contribuiscano a radicare i valori positivi dello sport nella società e a combattere le degenerazioni e gli abusi.
Art. 2 Collaborazione con i Cantoni, i Comuni e i privati
1 Nell'esecuzione della presente legge, la Confederazione collabora con i Cantoni e i Comuni. Tiene conto delle loro misure di promozione.
2 La Confederazione promuove l'iniziativa privata e collabora con le federazioni sportive svizzere.
Art. 3 Forme di promozione
La Confederazione promuove lo sport e il movimento mediante:
a. misure, segnatamente nei campi della formazione e dello sport di prestazione nonché a favore della correttezza nello sport;
b. il sostegno diretto a programmi e progetti;
c. la collaborazione istituzionale con collettività e privati.
1 RS 101
2 FF…