Progetto

Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Legge federale sulla promozione dello sport e del movimento (Legge sulla promozione dello sport)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 68 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del …2,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

La presente legge persegue i seguenti obiettivi nell'interesse della capacità di prestazione fisica e della salute della popolazione, di una formazione globale e della coesione sociale:

a. incrementare le attività sportive e motorie delle persone di tutte le fasce d'età;

b. riqualificare il valore dello sport nell'educazione e nell'istruzione;

c. creare condizioni quadro adeguate per promuovere lo sport giovanile di prestazione e lo sport di punta;

d. incoraggiare comportamenti che contribuiscano a radicare i valori positivi dello sport nella società e a combattere le degenerazioni e gli abusi.

Art. 2 Collaborazione con i Cantoni, i Comuni e i privati

1 Nell'esecuzione della presente legge, la Confederazione collabora con i Cantoni e i Comuni. Tiene conto delle loro misure di promozione.

2 La Confederazione promuove l'iniziativa privata e collabora con le federazioni sportive svizzere.

Art. 3 Forme di promozione

La Confederazione promuove lo sport e il movimento mediante:

a. misure, segnatamente nei campi della formazione e dello sport di prestazione nonché a favore della correttezza nello sport;

b. il sostegno diretto a programmi e progetti;

c. la collaborazione istituzionale con collettività e privati.

1 RS 101

2 FF…