Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo

Nello sport, i programmi e i progetti assumono un’importanza sempre maggiore. Già oggi vengono in parte finanziati secondo criteri particolari. In alcuni ambiti vi sono le basi per un pilotaggio di programma (per es. richiesta di finanziamenti per la CISIN con apposito messaggio separato). La nuova legge estende tali forme di pilotaggio e finanziamento a tutta la gamma di attività dell'UFSPO. È altresì pensabile che il Consiglio federale o il Parlamento decidano ogni quattro anni in merito a un programma di promozione dello sport e del movimento (si pensi ad esempio al programma pluriennale per la statistica).

La disposizione prevede pertanto al capoverso 1 la possibilità di predisporre, commissionare e finanziare programmi e progetti sull’arco di più anni. In tal modo si offrono ai partner privati maggiore sicurezza e una pianificazione più chiara e si rafforzano le varie forme di collaborazione.

Nei compiti congiunti rientra anche il finanziamento. Basandosi sulla natura congiunta dei compiti svolti, la Confederazione deve cercare forme di finanziamento partenariali con Cantoni e privati. A norma del capoverso 2 la Confederazione coinvolge per quanto possibile i Cantoni e i Comuni nel finanziamento, senza però stabilire a priori la chiave di ripartizione.

Art. 28 Attività commerciali accessorie

L’Ufficio federale dello sport offre anche servizi per i quali non esiste una separazione netta tra attività sovrane e commerciali. Ciò è soprattutto il caso delle sedi di Macolin e di Tenero, che dispongono di strutture di accoglienza e alberghiere.

Secondo l’articolo 41 della legge federale sulle finanze della Confederazione (RS 611.0) «…le unità amministrative possono fornire a terzi prestazioni commerciali solo per quanto siano autorizzate a farlo a norma di legge». Con la revisione si crea una chiara base per lo svolgimento di attività commerciali, senza però toccare l’attività amministrativa in quanto tale. In altre parole, in futuro si potrà sfruttare un potenziale economico altrimenti destinato a rimanere inutilizzato. In tali attività vanno osservati i principi dell’economia di mercato e il principio della conformità alle regole della libera concorrenza. Ciò significa in concreto che le attività commerciali devono essere offerte a prezzi che coprano i costi e che non possono essere sussidiate per via indiretta mediante altre prestazioni dell’UFSPO.

4.4 Capitolo 7: Esecuzione e misure amministrative

Art. 29 Competenze del Consiglio federale

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.

Il capoverso 2 prevede inoltre che il Consiglio federale possa autorizzare l'UFSPO a emanare prescrizioni di natura tecnica. In tal modo si tiene conto del fatto che in numerosi ambiti occorre emanare prescrizioni esclusivamente tecniche che non devono essere disciplinate a livello di Consiglio federale.