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Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 6 pagine

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Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSIS)

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 68 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del …2,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali (dati) nei sistemi d’informazione dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di:

a. autorità federali e cantonali;

b. federazioni sportive e associazioni giovanili sostenute ai sensi della legge sulla promozione dello sport del yy.xx.zzzz3;

c. terzi che assumono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.

Art. 2 Principi fondamentali

1 Per quanto necessario all’adempimento dei loro compiti legali o contrattuali, gli organi e le persone di cui all’articolo 1 possono:

a. trattare dati e in particolare renderli accessibili tramite procedura di richiamo nella misura in cui la presente legge o un’altra legge federale lo preveda espressamente;

b. utilizzare i numeri d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (numero d’assicurato AVS) secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19464 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

c. comunicare in forma elettronica i dati che possono essere resi noti, sempre che sia garantita una protezione sufficiente contro l’accesso da parte di terzi non autorizzati.

2 Se l’organo o la persona competenti richiedono dati la cui notifica è volontaria, devono informare gli interessati in merito al carattere volontario di detta notifica.

1 RS 101

2 FF ...

3 RS 415.0

4 RS 831.10