Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine
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Art. 30 Competenze del Dipartimento
Per garantire un’attuazione per quanto possibile efficiente e sgravare il Consiglio federale dal disciplinamento di dettagli tecnici, singole competenze normative vengono delegate direttamente al Dipartimento competente. Oltre a ciò in due ambiti sono attribuite al Dipartimento competenze decisionali (lett. d, e).
Art. 31 Rifiuto o richiesta di restituzione di aiuti finanziari
In base ai principi della legge sui sussidi, gli aiuti finanziari devono essere negati – o se concessi, ne deve essere richiesta la restituzione – qualora sussista il pericolo di un loro uso non conforme alla legge o qualora tale ipotesi si sia già verificata. Tale principio deve essere ancorato esplicitamente anche nella presente legge. Il capoverso 1 lettera d offre ora la possibilità di revocare gli aiuti finanziari a istituzioni sportive che non s’impegnano in maniera sufficiente nella lotta contro gli abusi e le degenerazioni nello sport. In tal modo gli organi competenti sono autorizzati anche a chiedere la restituzione degli aiuti finanziari concessi come sostegno di carattere generale e non direttamente connessi a misure antidoping.
Il capoverso 2 consente anche di escludere le organizzazioni colpevoli dalle altre forme di promozione previste dalla presente legge. Considerato il notevole grado di dipendenza di federazioni e società sportive dalle prestazioni di sostegno della Confederazione, ciò rappresenta uno strumento sanzionatorio molto efficace.
A norma del capoverso 3, gli articoli da 37 a 39 della legge sui sussidi non si applicano nel caso di abusi commessi nell’ambito di Gioventù+Sport. In tal modo si attribuisce alla Confederazione la possibilità di chiedere la restituzione degli aiuti finanziari senza dover ricorrere a un procedimento di diritto penale amministrativo. È dimostrato che in questo ambito i conteggi non corretti quasi mai sono finalizzati all’ottenimento di vantaggi personali quanto piuttosto alla ricerca di fondi per la società sportiva, per cui il denaro va pur sempre a sostegno dello sport. Secondo la legge sui sussidi, però, l’UFSPO deve avviare in ogni caso di conseguimento fraudolento di contributi un procedimento penale in grado di soddisfare anche le esigenze formali del diritto penale amministrativo.
Tale procedimento, in considerazione dell’importo ridotto delle sovvenzioni di cui si parla, sarebbe assolutamente eccessivo visto che richiede la costante assistenza da parte dell’amministrazione competente. Considerati il tempo richiesto dai rimedi giuridici e il personale disponibile, il trattamento di ciascun caso finirebbe per avere una durata assolutamente non commisurata alla sua gravità. Una soluzione simile basata su considerazioni analoghe a quella proposta è stata attuata anche nell’ambito del diritto agrario (cfr. FF 1996 IV 221).
4.5 apitolo 6: Disposizioni finali
Art. 32 Diritto vigente: abrogazione
La vigente legge federale che promuove la ginnastica e lo sport deve essere abrogata.