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Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 4 pagine

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2 L’esistenza di un sistema basato su tale principio è presunta se il numero dei partecipanti può aumentare celermente e in modo incontrollabile e, inoltre, sono soddisfatti almeno due dei seguenti criteri:

a. i partecipanti ottengono un vantaggio patrimoniale per il reclutamento di nuovi partecipanti;

b. i partecipanti devono pagare una quota d’ammissione;

c. i partecipanti ottengono provvigioni in funzione della cifra d’affari dei partecipanti da essi reclutati;

d. i partecipanti non hanno il diritto di restituire i prodotti invenduti dietro rimborso del prezzo d’acquisto;

e. la struttura del sistema o il calcolo delle provvigioni non è chiaro;

f. il consumo proprio dei partecipanti viene dedotto dal conteggio della provvigione.

Art. 8

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque applica condizioni commerciali generali preformulate che:

a. derogano notevolmente, violando il principio della buona fede, all'ordinamento legale applicabile direttamente o per analogia, o

b. prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto.

Art. 10 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 - 5 (nuovo)

2 Le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:

c. abrogata

3 Secondo l’articolo 9 capoversi 1 e 2 anche la Confederazione può proporre azioni qualora lo ritenga necessario per la tutela dell’interesse pubblico, segnatamente se:

a. è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all’estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all’estero; o

b. sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi.

4 Qualora sia necessario per ragioni di tutela dell’interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l’opinione pubblica sui comportamenti sleali di alcune ditte citandole per nome.

5In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è applicabile obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 19873 sul diritto internazionale privato.

3 RS 291