Progetto

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Titolo prima dell'art. 16

Abrogato

Art. 16 Obbligo di indicare i prezzi

1 Per le merci e le prestazioni di servizi offerte ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente.

2 Il Consiglio federale disciplina l’indicazione dei prezzi e delle mance. Esso può prevedere deroghe all’obbligo di indicazione dei prezzi in particolare per motivi tecnici o di sicurezza.

3 Sono fatte salve le disposizioni speciali sull’indicazione dei prezzi stabilite in altri testi normativi della Confederazione e in particolare, per beni e servizi misurabili, le disposizioni dell’articolo 11 della legge federale del 9 giugno 19774 sulla metrologia.

Titolo prima dell'art. 21

Capitolo 3a: Collaborazione con le autorità estere di vigilanza

Art. 21 Collaborazione (nuovo)

1 Le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, purché:

a. tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d’affari sleali; e

b. le autorità estere, le organizzazioni o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d’ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di segretezza.

2 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche commerciali sleali.

Art. 22 Comunicazione di dati (nuovo)

1 Le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono comunicare ad autorità estere e a organizzazioni o enti internazionali i dati concernenti persone e pratiche e, in particolare:

a. le persone coinvolte in una pratica d’affari sleale;

b. il materiale pubblicitario o altri documenti che comprovano l’esistenza di una pratica d’affari sleale;

c. le modalità finanziarie dell’operazione;

d. le caselle postali bloccate.

2 Le autorità federali possono comunicare tali dati se il destinatario garantisce che:

a. concede la reciprocità;

b. i dati saranno trattati esclusivamente per la lotta contro le pratiche d’affari sleali.

4

RS 941.20