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Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 4 pagine
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3 Se il destinatario è un’organizzazione o un ente internazionale, i dati possono essere comunicati anche se non viene concessa la reciprocità.
Art. 23 cpv. 1 e 3 (nuovo)
1 Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 3a, 3b, 4, 4a, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
3 La Confederazione dispone dei diritti integrali di parte e può interporre rimedi giuridici.
Art. 27 cpv. 2
2 Le autorità cantonali comunicano al Dipartimento federale dell’economia, in copia integrale, immediatamente e gratuitamente, tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.