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Consultazione 2007/13: Ordinanza sull'indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali nell'attività di polizia giudiziaria della Confederazione · 4 pagine
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Progetto 17.04.2007
Ordinanza sull’indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali nell'attività di polizia giudiziaria della Confederazione
(Ordinanza sull’indennizzo delle spese straordinarie di polizia)
del
Il Consiglio federale Svizzero,
visto l’articolo 17 capoversi 4-6 della legge federale del 15 giugno 19341 sulla procedura penale (PP),
ordina:
Art. 1 Principio
1Il Ministero pubblico della Confederazione e la Polizia giudiziaria federale svolgono i loro compiti di polizia giudiziaria ricorrendo alle proprie risorse nella misura in cui quest’ultime siano disponibili e adeguate.
2La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese occasionate dall'attività che i loro organi svolgono in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione nella misura in cui si tratti di spese straordinarie.
Art. 2 Nozione di spese straordinarie
1Per spese straordinarie s’intendono le spese occasionate da indagini ai sensi dell’articolo 101 PP, la cui entità, durata o tipo supera ampiamente le prestazioni che i Cantoni forniscono al Ministero pubblico della Confederazione nell’ambito dei compiti generali di polizia giudiziaria.
2Le spese risultanti da compiti svolti da uffici cantonali sovvenzionati dalla Confederazione non sono considerate spese straordinarie.
RS ..........
1 RS 312.0
2005–......