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Consultazione 2007/13: Ordinanza sull'indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali nell'attività di polizia giudiziaria della Confederazione · 4 pagine
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Art. 3 Elenco delle prestazioni
1L’impiego delle unità e degli specialisti seguenti è indennizzato a partire dal secondo giorno d’intervento:
a. le unità speciali, segnatamente le unità antiterrorismo, d’intervento, di protezione e di scorta;
b. gli specialisti di polizia come i tiratori scelti, le unità cinofile, i sommozzatori, gli specialisti in materia di esplosivi, i capi intervento per voli con l’elicottero, i conducenti di apparecchi speciali, gli sminatori, gli psicologi e i gruppi di negoziazione.
2I servizi d’osservazione e l’impiego di altre unità di polizia sono indennizzate a partire dall’ottavo giorno di ogni intervento.
3Il ricorso a specialisti della polizia scientifica è sempre indennizzato se si tratta del rilevamento e della conservazione delle tracce nonché dell’allestimento di rapporti scientifici e perizie. Il ricorso al servizio d’identificazione non è indennizzato; il prelievo e l’analisi del DNA sono tuttavia indennizzati conformemente all’articolo 20 capoverso 2 della legge sui profili del DNA2.
4Sono pure indennizzate le prestazioni seguenti:
a. l’utilizzo di apparecchi speciali (elicotteri, macchine per cantieri, apparecchi per lo sminamento, ecc.);
b. i trasporti speciali di detenuti.
Art. 4 Ammontare delle indennità
1Sono applicabili le aliquote seguenti:
a. a titolo forfetario, 50 franchi all’ora e per persona, indipendentemente dal tipo di prestazione fornita (intervento o periodo di riposo) per servizi di osservazione, unità speciali e altre unità di polizia (art. 3 cpv. 1 lett. a e cpv. 2);
b. a titolo forfetario, 100 franchi all’ora per specialisti di polizia (art. 3 cpv. 1 lett. b);
c. conformemente alla tariffa cantonale per specialisti della polizia scientifica (art. 3 cpv. 3);
d. conformemente alla tariffa cantonale e, in difetto di quest’ultima, al costo effettivo per l’utilizzo di apparecchi speciali (art. 3 cpv. 4 lett. a);
e. conformemente alla tariffa cantonale o convenzionale per i trasporti speciali di detenuti (art. 3 cpv. 4 lett. b).
2Ogni ora iniziata è considerata come un’ora intera.
3Il tempo necessario alla preparazione di un intervento non è indennizzato.
2 SR 363