Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/13: Ordinanza sull'indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali nell'attività di polizia giudiziaria della Confederazione · 4 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Berna, 4 maggio 2007

Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sull’indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali nell'attività di polizia giudiziaria della Confederazione

1. Situazione iniziale

La legge federale del 15 giugno 19341 sulla procedura penale (PP) permette al procuratore generale della Confederazione di ricorrere alle autorità di polizia dei Cantoni per le indagini di polizia giudiziaria federale (art. 17 PP). In seguito al «progetto sull’efficienza», a partire dal 1° gennaio 2002, gli organi della polizia cantonale sono maggiormente sollecitati rispetto al passato.

La PP prevedeva un indennizzo dei Cantoni soltanto in due casi: per le spese straordinarie sopportate dai Cantoni in caso di procedimenti sospesi dalle autorità federale (art. 106 cpv. 2 PP) e per le spese straordinarie occasionate dalla procedura investigatoria o dall’istruzione in procedimenti deferiti dal Ministero pubblico della Confederazione alle autorità cantonali (art. 257 PP). La partecipazione degli organi cantonali di polizia ai procedimenti ordinari della Confederazione invece non veniva indennizzata.

La PP è stata modificata per fornire alla Confederazione la possibilità di indennizzare le spese straordinarie che i Cantoni sostengono quando i loro organi operano nella veste di polizia giudiziaria della Confederazione, e ciò a prescindere dall’esito materiale e dalla durata del procedimento2.

I nuovi articoli 17 capoverso 4 e 257 PP istituiscono una base legale generale relativa all’indennizzo e l’articolo 17 capoverso 6 PP incarica il Consiglio federale di definire in un’ordinanza le categorie di spese straordinarie e l’ammontare delle indennità.

2. Commento ai singoli articoli

Articolo 1

Dopo aver rammentato che il Ministero pubblico delle Confederazione (MPC) e la Polizia giudiziaria federale (PGF) devono innanzitutto far capo alle proprie risorse e

1 RS 312.0.

2 Cfr. FF 2006 3877 e 2007 2097; il termine di referendum scade il 12 luglio 2007.