Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/13: Ordinanza sull'indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali nell'attività di polizia giudiziaria della Confederazione · 4 pagine
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Un trasporto di detenuti è considerato «speciale» ai sensi del capoverso 4 lettera b se occorre prendere misure particolari (ad es. scorta) a ragione del carattere pericoloso e dello stato della persona da trasportare. La presente ordinanza non si applica a un trasporto ordinario da uno stabilimento penitenziario ad un altro o da uno stabilimento penitenziario a un centro audizioni della PGF. Siffatti trasporti rientrano nell’assistenza giudiziaria prestata gratuitamente (art. 358 cpv. 1 CP); inoltre essi sono in generale coperti dall’accordo amministrativo del 27 aprile 2005 tra il DFGP e la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP) in materia di trasporti intercantonali di detenuti («Jail Transport System»; JTS). Dal momento che la Confederazione versa già una somma forfetaria pari al 34 per cento delle spese complessive di gestione del sistema, essa indennizza già i Cantoni mediante questa sovvenzione (cfr. art. 2 cpv. 2).6
In questa sede va però anche rammentato che la Confederazione dal canto suo offre servizi gratuiti in materia di giustizia penale ai Cantoni, ad esempio, permettendo loro l’accesso alle banche dei dati gestiti dall’Ufficio federale di polizia senza chiedere alcun compenso.
Articolo 4
Come già l’ordinanza del 1° dicembre 19997 sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie) anche l’articolo 4 fissa indennità forfetarie, ma con aliquote orarie e non giornaliere. Ad eccezione dei servizi di osservazione, che a volte possono essere impiegati anche 24 ore su 24 per diversi giorni, in generale gli agenti delle polizie cantonali non prestano giorni interi a favore del procuratore generale della Confederazione. Il sistema per cui si è optato permette dunque di determinare in modo preciso il tempo di lavoro da indennizzare.
Le spese occasionate dall’utilizzo di apparecchi speciali sono indennizzate in base alla tariffa applicabile in ogni singolo Cantone. Se non vi è alcuna tariffa cantonale o convenzionale8, l’indennizzo avviene in base al costo effettivo (ad es. tassa di locazione per una macchina).
Le spese per i pasti, il trasporto, l’utilizzo e la riparazione del materiale sono coperte dall’importo forfetario versato poiché trattasi di spese ordinarie a carico dei Cantoni.
6 La somma forfetaria annua ammonta a 2,27 milioni di franchi.
7 RS 120.6, art. 4a cpv. 1: per ogni persona impiegata un’indennità forfetaria di 600 franchi al giorno; le spese sono rimborsate separatamente.
8 Il procuratore generale della Confederazione potrebbe ad esempio concludere con i Cantoni una convenzione sulle spese occasionate dai trasporti speciali di detenuti purché il Consiglio federale gliene conferisca la competenza (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. e del progetto di ordinanza in combinato disposto con l’art. 17 cpv. 7 PP).