Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/13: Ordinanza sull'indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali nell'attività di polizia giudiziaria della Confederazione · 4 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

Il tempo impiegato per preparare l’intervento è parte integrante dell’assistenza giudiziaria che i Cantoni devono prestare a titolo gratuito a favore della Confederazione e non viene dunque indennizzato.

Articoli 5-6

Gli articoli da 5 a 6 descrivono la procedura da seguire dal momento dell’inoltro della domanda d’indennizzo fino alla relativa decisione. Se un Cantone ha già recuperato integralmente o in parte le spese per le quali ha inoltrato una domanda d’indennizzo o se ha ancora la possibilità di coprire queste spese segnatamente mediante confisca, deve informarne il MPC per evitare che le medesime prestazioni gli siano indennizzate due volte.

L’esame materiale delle fatture presentate al procuratore responsabile incombe alla PGF visto che generalmente partecipa agli interventi affidati alla polizia cantonale; essa è dunque perfettamente in grado di verificare se gli importi richiesti corrispondono effettivamente ai compiti eseguiti a favore della Confederazione.

Articoli 7- 8

Dal momento che il diritto all’indennizzo ha un effetto retroattivo al 1° gennaio 2002, è necessario stabilire una data entro la quale i Cantoni devono far valere i loro crediti anteriori all’entrata in vigore della legge.

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Christoph Blocher

Consigliere federale