Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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Compendio

L’avamprogetto di legge persegue un duplice obiettivo: da una parte si prefigge di

rafforzare, nei limiti del possibile e quando è opportuno, la protezione della desi-

gnazione «Svizzera» e della croce svizzera a livello nazionale e all’estero ; d’altra

parte, intende definire con più chiarezza, trasparenza e certezza giuridica la desi-

gnazione «Svizzera» e la croce svizzera.

Contesto:

In un mondo sempre più globalizzato il valore economico dell’origine svizzera di un prodotto o di un servizio è importante e continuerà ad aumentare anche in futuro. Un numero sempre maggiore di imprese è ben cosciente di tale valore. Sono sempre più numerose quelle che in relazione ai loro prodotti o servizi usano indicazioni quali «Svizzera», «qualità svizzera», «made in Switzerland» nonché la croce svizzera. Si moltiplicano tuttavia, sia a livello internazionale sia a livello nazionale, anche gli abusi e ciò ha condotto a lamentele da parte delle cerchie economiche svizzere, a un atteggiamento più sensibile da parte del pubblico e a diversi interventi parlamentari.

Di fronte a quest’evoluzione e alla luce di un esame approfondito del diritto in vigore, la regolamentazione attuale si mostra lacunosa e non tiene sufficientemente conto della realtà economica. Essa indica solo in modo generale le condizioni che regolano l’uso di un’indicazione di provenienza per i prodotti («Ginevra», «Zurigo», ecc.), e quindi anche della designazione «Svizzera», sui prodotti. L’assenza di criteri applicabili a tutti i prodotti è sinonimo di poca trasparenza e d’incertezza giuridica per le imprese coinvolte. Anche la situazione attuale relativa all’uso della croce svizzera è insoddisfacente: mentre è di principio vietato apporre la croce svizzera sui prodotti, il suo uso è permesso per i servizi. Tale diversità di trattamento, d’altronde non rispettata nella prassi, non è giustificata.

Gli abusi relativi all’uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera non sono contrastati con la necessaria fermezza in Svizzera e all’estero. All’estero è difficile proteggere le indicazioni di provenienza in generale e la designazione «Svizzera» in particolare. In virtù del principio di territorialità, ogni Stato è libero di stabilire, nel rispetto dei trattati internazionali, le proprie regole sulla protezione delle indicazioni di provenienza e delle bandiere nazionali. Spesso, per quanto riguarda il livello di protezione, il diritto straniero diverge notevolmente da quello svizzero. L’interpretazione degli accordi internazionali applicabili e la giurisprudenza in materia sono di regola poco precise, il che, oltre a rendere costoso un procedimento all’estero, ne rende incerto anche l’esito. Non esiste inoltre, nei diversi settori economici coinvolti, un titolare della designazione «Svizzera» che potrebbe decidere come utilizzare e difendere tale indicazione e la croce svizzera.

Contenuto dell’avamprogetto di legge

1. L’avamprogetto inserisce nella legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza dei criteri che permettono di determinare in modo più preciso la provenienza di un prodotto e quindi anche di un prodotto di origine svizzera. Siffatti criteri aumentano la trasparenza delle indicazioni di provenienza utilizzate dai produttori e sono nell’interesse dei consumatori che possono meglio interpreta-