Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

strare come marchio di garanzia o marchio collettivo le denominazioni e le indicazioni d’origine iscritte in un registro, nonché le denominazioni vinicole, la cui protezione è prevista dai Cantoni, o le denominazioni vinicole estere che soddisfano le condizioni della legislazione svizzera. La stessa possibilità è prevista per le indicazioni di provenienza oggetto di un’ordinanza del Consiglio federale (per esempio l’attuale ordinanza «Swiss made» per gli orologi) o di una regolamentazione straniera equivalente. Per i titolari dei diritti, in futuro chiaramente identificati, queste due possibilità di riconoscimento ufficiale (estratto del registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche o marchio di garanzia / marchio collettivo) concesse nel Paese d’origine, facilitano largamente l’ottenimento della protezione e la sua attuazione all’estero.