Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine

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1 Contesto

Un numero crescente di imprese utilizza per i propri prodotti o servizi indicazioni quali «Svizzera», «qualità svizzera», «made in Switzerland» o la croce svizzera. Si moltiplicano tuttavia anche gli abusi e la regolamentazione attuale non è più sufficiente per combatterli. Innanzitutto il diritto vigente disciplina in modo troppo generico i presupposti per utilizzare la designazione «Svizzera». Inoltre non è più ammissibile vietare l’apposizione della croce svizzera sui prodotti, consentendone invece l’uso per i servizi. Infine, gli abusi non vengono combattuti con sufficiente determinazione né in Svizzera né all’estero.

I postulati Hutter (06.3056 «Protezione del marchio Svizzera») e Fetz (06.3174 «Tutela del marchio Made in Switzerland») incaricano il Consiglio federale di illustrare al Parlamento le possibilità per migliorare la protezione del «marchio Svizzera» e, in particolare, di esaminare l'opportunità di adottare provvedimenti, soprattutto legislativi, volti a rafforzare la tutela dell'indicazione di provenienza «Svizzera».

In un rapporto del 15 novembre 2006 intitolato «Protezione della designazione “Svizzera” e della croce svizzera», il Consiglio federale ha proposto di adottare diverse misure per proteggere in modo più efficace la designazione «Svizzera» e la croce svizzera, e più precisamente di elaborare un progetto di revisione della legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza e della legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici.

Questo progetto di revisione, denominato «Swissness», persegue un duplice obiettivo: da un lato si prefigge di rafforzare, nei limiti del possibile e quando è opportuno, la protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera a livello nazionale e internazionale; d’altra parte, intende definire con più chiarezza, trasparenza e certezza giuridica la designazione «Svizzera» e la croce svizzera.

2 Procedura di consultazione

Il 28 novembre 2007 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di avviare una consultazione sull’avamprogetto di revisione della legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (AP-LPM) e sull’avamprogetto di revisione della legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (AP-LPSP).

La consultazione è stata quindi avviata il 28 novembre 2007 e si è conclusa il 31 marzo 2008. Complessivamente sono giunte 126 risposte, di cui 122 contenevano considerazioni sul contenuto.

3 Sintesi dei risultati

3.1 Indicazione di provenienza dei prodotti

Otto Cantoni (LU, UR, OW, NW, SO, AR, AI, BS), il PPD, il PLR, l’UDC, le associazioni mantello delle città e dei comuni (ACS e UCS), parte delle associazioni mantello dell’economia (Centre patronal, FH, FER, ASA, TVS, Gastrosuisse, UPSV, FSV) e delle organizzazioni giuridiche (ACBIS, E.C.), gli enti turistici (FST, Svizzera Turismo), Swiss AG, Wenger e il TCS sono di principio favorevoli all’avamprogetto di revisione nella forma proposta. Ritengono che la designazione «Svizzera» e la croce svizzera, che sono soprattutto sinonimi di qualità, affidabilità e precisione, siano di grande importanza per l’economia svizzera. Affermano che è necessaria una protezione sicura e credibile per prevenire gli abusi e combatterne le ripercussioni negative per l’immagine della piazza economica svizzera. Riconoscono anche che l’avamprogetto costituisce una soluzione di compromesso che tiene conto degli interessi delle imprese che hanno legami diretti con la Svizzera, ma anche di quelle che sono meno legate al nostro Paese. Il PPD giudica che le misure previste dall’avamprogetto siano appropriate e giustificate dall’interesse pubblico.