Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine

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Sedici Cantoni (BE, ZH, SZ, ZG, BL, SH, SG, AG, TG, TI, NE, GE, VS, GR, VD, JU), il PS, il SAB, le associazioni per la protezione dei consumatori (Acsi, kf, FPC), parte delle associazioni mantello dell’economia (economiesuisse, Swissmem, USAM, fial, KOS, Switzerland Cheese, PROMARCA, Pubblicità Svizzera, SWISS LABEL, SwissBanking, IG Swiss Made, Proviande, Gallo Suisse, USPV, ASIF, swisscofel, FEA, SAA, CVAM, Forum PMI), degli ambienti agricoli (USC, AGRIDEA, AOC-IGP, Uniterre, PSL, Prométerre, AgorA, VBF, BIO SUISSE, FUS), delle organizzazioni sindacali (USS), delle organizzazioni giuridiche (AROPI, INGRES, LES, ASAS, AIPPI, ASCPI, ACSOEB, FSA, D.L. D.B., S.M., I&P) e delle camere di commercio (CCIS, HaBa), come pure l’ACCS, la CFC e le imprese Coop, MGB, Emmi AG e Juvena approvano l’intenzione del Consiglio federale di precisare e rendere più trasparente la definizione della designazione «Svizzera», favorendo in tal modo la certezza giuridica. Criticano tuttavia singoli aspetti dell’indicazione di provenienza (cfr. lett. a-e qui appresso).

Due partecipanti alla consultazione (Trybol e Pack Easy) criticano esplicitamente l’insieme delle norme per definire la provenienza, senza tuttavia contestare gli obiettivi perseguiti dal Consiglio federale.

I punti essenziali dei pareri dei partecipanti alla consultazione possono essere riassunti come segue:

a) Relazione fra la norma che definisce la provenienza e la legislazione sulle derrate alimentari: nu-

merosi partecipanti alla consultazione si sono espressi sulla relazione fra i criteri che definiscono la provenienza di un prodotto (nella legge sulla protezione dei marchi) e la definizione di Paese produttore conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari. Dieci Cantoni (ZH, SZ, ZG, BL SH, SG, AG, TG, TI, GE) e parte delle associazioni mantello dell’economia (USAM ed economiesuisse) propongono di escludere le derrate alimentari dal campo d’applicazione della norma che definisce la provenienza, sancita nella legge sulla protezione dei marchi, adducendo come principale argomento a sostegno della proposta l’attuale indipendenza da qualsiasi criterio fisso della definizione di dichiarazione di provenienza nella legislazione sulle derrate alimentari. L’avamprogetto, che prevede un tale criterio, fa dipendere la dichiarazione di provenienza dalle variazioni dei prezzi delle materie prime. Altri partecipanti alla consultazione ritengono che l’avamprogetto costituisca un miglioramento soprattutto per tutelare in modo più appropriato gli oggetti d’uso (NE) e che la definizione di provenienza vada inserita nella legge sulla protezione dei marchi invece che nella legislazione sulle derrate alimentari. Alcuni, infine, giudicano possibile la coesistenza fra le disposizioni che definiscono la provenienza e le regole sulle derrate alimentari.

c) Relazione fra la norma che definisce la provenienza e le regole d’origine autonome: due Cantoni

(GR e VD) e due altri partecipanti alla consultazione chiedono di armonizzare il criterio del 60 per cento dei costi di produzione del prodotto con quello del 50 per cento previsto dalle regole d’origine autonome. La CCIS chiede più in generale che le due regolamentazioni siano armonizzate per evitare alle imprese le ripercussioni negative di norme diverse fra loro. Altri partecipanti sottolineano invece che occorre distinguere chiaramente il problema delle norme sull’origine da quello delle indicazioni di provenienza, poiché le prime disciplinano un problema doganale, mentre le seconde hanno lo scopo di proteggere i consumatori dagli inganni. Affermano quindi che a causa di questa differenza l’adozione di un criterio unico del 50 per cento non comporterebbe alcun’armonizzazione delle norme.

d) Criteri riconosciuti per definire la provenienza: la stragrande maggioranza dei Cantoni e dei partiti

politici è favorevole a una definizione più precisa delle indicazioni di provenienza. Soltanto quattro Cantoni (ZH, GR, NE e JU) e il PS chiedono di modificare numerosi elementi della definizione. Sette Cantoni (SG, BE, VS, SZ, TI, ZG e GE) domandano anch’essi di modificare la definizione, ognuno in un punto diverso. La definizione ha tuttavia suscitato controversie soprattutto fra le associazioni mantello dell’economia, del mondo agricolo e quelle per la protezione dei consumatori, come pure fra le organizzazioni giuridiche e le imprese private. Alcuni ritengono che i criteri siano troppo severi e chiedono di allentarli, affinché la definizione riconosciuta sia più conforme alla prassi attuale, che verte su una produzione diversificata. Altri, invece, giudicano troppo flessibili i criteri previsti dall’avamprogetto e chiedono di rafforzare il vincolo fra il prodotto e il suo luogo di provenienza, affinché il «made in Switzerland» conservi una reale credibilità e si possa evitare qualsiasi inganno a danno dei consumatori.