Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine
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3.2 Indicazione di provenienza dei servizi
Tutti i Cantoni (tranne GR) e i partiti politici, quasi tutte le associazioni mantello dell’economia, le associazioni per la protezione dei consumatori, buona parte delle organizzazioni giuridiche e la stragrande maggioranza delle imprese interpellate approvano la disposizione dell’avamprogetto che definisce la provenienza dei servizi. La FER è invece contraria e si oppone alla soppressione del criterio della nazionalità.
Alcuni partecipanti alla consultazione giudicano necessario rafforzare il criterio del legame con il luogo di provenienza. A proporlo sono il Cantone dei Grigioni, il SAB, SwissBanking e Trybol, secondo cui all’obbligo di indicare la sede sociale andrebbe aggiunto un criterio supplementare. Altri partecipanti (economiesuisse, SwissBanking, ASAS e D.J.) sono dell’avviso che il criterio del domicilio del dirigente sancito dalla legge vigente non sia sufficientemente adeguato per essere mantenuto e che occorre rivalutare la sua utilità.
3.3 La croce svizzera e lo stemma svizzero
Venti Cantoni, il PPD, il PLR, il PS, l’UDC, economiesuisse, l’USAM, l’USC, l’USS e la stragrande maggioranza degli altri partecipanti alla consultazione approvano e sostengono espressamente l’avamprogetto. Tutti riconoscono che la legge per la protezione degli stemmi attualmente in vigore non rispecchia più la realtà e che non esistono motivi sufficienti per giustificare il mantenimento delle norme attuali. Anche l’orientamento della revisione proposta, che dovrebbe creare maggiore chiarezza e certezza giuridica per l’uso della croce svizzera, è condiviso da tutti.
Gli argomenti principali dei partecipanti alla consultazione riguardo alla croce svizzera possono essere riassunti come segue:
a) Eliminazione dell’attuale disparità di trattamento fra merci e servizi nell’uso della croce svizzera:
suscita consensi l’abrogazione dell’attuale distinzione, ritenuta problematica, fra l’uso decorativo autorizzato e l’uso non autorizzato come indicazione commerciale. È giudicata positivamente anche la prospettiva di unificare la definizione dei prodotti e dei servizi svizzeri e soprattutto la possibilità di apporvi la croce svizzera, ovvero il marchio più importante del nostro Paese.
b) Distinzione fra la croce svizzera e lo stemma svizzero: una larga maggioranza dei partecipanti è
favorevole alla prevista distinzione fra la croce svizzera e lo stemma svizzero e riconosce che, mentre lo stemma rimane sostanzialmente un segno dello Stato, la croce svizzera può essere utilizzata in modo appropriato dagli ambienti economici. La maggioranza dei consultati (OW, AG, GE, SAB, USC, USS, economiesuisse, USAM, AIPPI, FER, fial, PROMARCA, PSL, FPC, Acsi M.D., UPSV, HaBa, Gallo Suisse, Wenger) giudica opportuno e sensato anche il principio secondo cui è consentito unicamente all’ente pubblico utilizzare lo stemma e i segni che possono essere confusi con esso.
Alcuni partecipanti ritengono tuttavia che la Confederazione non possa appropriarsi del monopolio sull’uso dello stemma svizzero. Secondo loro potrebbero nascere delle ingiustizie laddove un segno simile allo stemma si è già imposto come marchio. Ritengono sia politicamente discutibile che la protezione dell’emblema svizzero debba mettere a repentaglio posti di lavoro e le imprese svizzere che forniscono un contributo decisivo alla buona reputazione della qualità svizzera e dell’intero Paese. I Cantoni di Svitto e Obvaldo, il PPD, il PLR, l’UDC, economiesuisse, l’USAM, l’ASCPI, la FH, la FST, SWISS LABEL, il TCS, IG Swiss Made, Victorinox, il CAS e I&P chiedono pertanto che le imprese che da decenni usano lo stemma o segni simili come logo, abbiano il diritto di continuare a impiegarli rispettando condizioni severe.
c) Legittimazione attiva dell’ente pubblico: la maggior parte delle associazioni mantello dell’economia
e di quelle per la protezione dei consumatori approva l’estensione della legittimazione attiva dell’ente pubblico e soprattutto i nuovi diritti processuali dell’Istituto federale della proprietà intellet-