Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine

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- La definizione di una percentuale adeguata (inferiore o superiore al 60 %) ha suscitato molte discussioni. È stato comunque riconosciuto da tutti che per calcolare la percentuale occorre tenere conto dei costi di produzione propriamente detti (fabbricazione e assemblaggio). La stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione ritiene che si debba tenere conto delle spese per attività quali la ricerca e lo sviluppo, escludendo invece quelle per gli imballaggi, il marketing e i servizi dopo la vendita. I pareri divergono invece sulla possibilità di considerare i costi delle materie prime per calcolare la percentuale.

- Per quanto riguarda in particolar modo i prodotti naturali, la maggioranza dei partecipanti che si sono espressi in merito giudica troppo severo il criterio della «crescita integrale» (per i prodotti vegetali). Il criterio generico della percentuale è ritenuto inutile se si applica quello della «crescita integrale», anche perché è difficile stabilire un prezzo di riferimento.

- Il criterio della trasformazione dei prodotti naturali trasformati non è stato contestato. Tuttavia, mentre alcuni partecipanti confermano che sarebbe coerente stabilire un criterio globale basato su una percentuale dei costi, altri domandano di sostituirlo con un criterio basato sulla quantità di materie prime, poiché in tal modo si terrebbe maggiormente conto delle caratteristiche dei prodotti naturali trasformati.

- Per quanto concerne i prodotti industriali, è stato discusso soprattutto il «minimo legame materiale» che dovrebbe esistere fra il prodotto e il luogo di provenienza (almeno una fase della fabbricazione deve svolgersi nel luogo di provenienza).

- È stata sostanzialmente accolta con favore la norma descritta nel rapporto esplicativo che disciplina le designazioni quali «Swiss design», «Swiss research», ecc., anche se alcuni dettagli hanno suscitato delle discussioni (i termini da utilizzare per definire la norma e la necessità di rafforzare la loro protezione).

- Infine i partecipanti si sono espressi in modo circostanziato sulla flessibilità nell’applicazione dei criteri che definiscono la provenienza. Ha suscitato reazioni soprattutto la presunzione secondo la quale un’indicazione di provenienza è corretta (ed è quindi possibile derogare ai criteri sanciti nell’avamprogetto) se rispecchia l’accezione delle cerchie interessate (consumatori e ambienti economici). Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che la presunzione debba essere eliminata o limitata ad alcuni casi particolari nei quali permette di precisare i criteri che definiscono la provenienza. Altri partecipanti chiedono invece di interpretarla in modo flessibile per consentire ai produttori che si basano sulla prassi attuale di continuare ad apporre ai loro prodotti la designazione «Svizzera». In sostanza, mentre secondo alcuni la presunzione è la parte fondamentale della norma per definire la provenienza, altri valutano con scetticismo questo criterio perché basato sulla nozione soggettiva di «accezione delle cerchie interessate».

e) Principato del Liechtenstein: numerose imprese e associazioni professionali del Principato del Liechtenstein utilizzano oggigiorno soprattutto il marchio «Suisse Garantie» con l’aggiunta dell’indicazione «prodotto nel Principato del Liechtenstein con materie prime svizzere» o un testo simile. I suddetti partecipanti alla consultazione temono che il progetto Swissness non consenta più di utilizzare tali indicazioni, poiché sancisce che il processo di fabbricazione dei prodotti naturali trasformati deve avvenire in Svizzera. Chiedono pertanto di essere trattati come produttori svizzeri quando si tratta di prodotti naturali e prodotti naturali trasformati.

f) Altre misure: la maggioranza dei partecipanti è favorevole alle misure destinate ad agevolare l’applicazione della regola che definisce la provenienza (la possibilità per il giudice di invertire l’onere della prova durante una procedura civile e il diritto dell’Istituto federale della proprietà intellettuale di sporgere denuncia penale e partecipare al procedimento come parte in causa).