Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 5 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento/Numero d’incarto: I314-0832

Differenze inutili rispetto all’elenco dei rifiuti CE

L’utilizzazione del codice 13 05 03 invece di 20 03 06 per i fanghi dei pozzetti stradali è respinta da nove Cantoni e da un’associazione dell’economia. Non vi è nessuna approvazione esplicita. L’argomentazione fa leva sul fatto che il capitolo 13 è utilizzato per i rifiuti contenenti olio, il che non è il caso per i fanghi dei pozzetti stradali. Un’armonizzazione con l’elenco dei rifiuti CE non è necessaria dal momento che ai sensi dell’OTRif questi rifiuti non possono essere esportati.

Precisazioni

La proposta di modificare la definizione del codice 15 01 10 [rs] ha suscitato 13 pareri. Solo un’impresa individuale è contraria. In otto pareri si chiede un rimando alla definizione dell’OPChim.

Sull’introduzione di un nuovo codice 16 02 96 [rs] per le materie plastiche contenenti ritardanti di fiamma sono pervenuti sei pareri. Due associazioni del settore respingono l’introduzione di un codice a sé e propongono di utilizzare invece il codice 19 12 11.

L’eliminazione della divergenza rispetto all’elenco dei rifiuti Basilea/OCSE per quanto riguarda la descrizione del codice 16 08 02 [rs] non è contestata. Un Cantone chiede tuttavia di definire gli elementi di transizione in questione.

L’introduzione del codice 17 01 02, già esistente nell’elenco dei rifiuti CE, non è contestata.

La soppressione del codice 17 02 01 non è contestata dato che gli scarti di legno impiegati sui cantieri sono considerati legno usato ai sensi dell’OIAt.

L’introduzione della possibilità di classificare le ceneri leggere degli impianti d’incenerimento dei rifiuti tra gli altri rifiuti è commentata solo da due Cantoni, che temono un uso non autorizzato di ceneri leggere con il codice 19 01 14 nell’edilizia e propongono almeno una classificazione tra gli altri rifiuti soggetti a controllo, in modo che solo imprese autorizzate possano prenderle in consegna.

Sull’introduzione di un codice separato per cascami e rottami nonché materiale raccolto sui veicoli 19 10 98 [rc] sono pervenuti 11 pareri, tutti favorevoli. Otto Cantoni e un’associazione del settore dei rifiuti preferiscono tuttavia la classificazione tra i rifiuti speciali invece che tra gli altri rifiuti soggetti a controllo, come proposto, in modo da poter verificare se tali rifiuti sono smaltiti separatamente.

La separazione dei tubi fluorescenti e degli altri rifiuti contenenti mercurio sotto l’attuale codice 20 01 21 [rs] non è contestata. È tuttavia richiesta una precisazione, poiché il termine “tubo fluorescente” non comprende tutte le lampade contenenti mercurio.

3.2. Altre proposte

Vari Cantoni hanno avanzato delle proposte sulla classificazione dei rifiuti edili:

- Suddivisione dei codici 17 09 03 [rs] e 17 09 04 [rc] in rifiuti non selezionati e rifiuti

inquinati nonché rifiuti contenenti sostanze pericolose (8)

- Armonizzazione con l’OTR e aggiunta dei corrispondenti criteri per i rifiuti edili di origine

minerale (capitolo 17 01) (2) e per i rifiuti provenienti dal risanamento di siti contaminati (capitolo 19 13) (1)

- Nuovi codici per i fanghi dei bacini di sedimentazione di cantieri, a seconda della

contaminazione (1)

3/5 312/2005-02218/01/03/12/08/06/02/I314-0832