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Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 15 pagine

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Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 22 giugno 20051 sul traffico di rifiuti è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 lett. c e d e cpv. 4 lett. c

3 Non si applica:

c. per i rifiuti radioattivi che sottostanno alla legislazione sulla radioprotezione o a quella sull’energia nucleare;

d. per i rifiuti che sottostanno all’ordinanza del 23 giugno 20042 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

4 Sono fatte salve:

c. Abrogato

Art. 2 Titolo intermedio e cpv. 1

Elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento

1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) emana un’ordinanza comprendente un elenco dei rifiuti e un elenco dei metodi di smaltimento. A tal fine, tiene conto degli elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento della Comunità europea3 e della Convenzione di Basilea.

Art. 4 cpv. 2 secondo periodo

2 Con i rifiuti urbani possono smaltire rifiuti speciali soggetti all’obbligo di restituzione fino a un quantitativo di 200 grammi per consegna, a condizione che si tratti di rifiuti di prodotti venduti al dettaglio.

1 RS 814.610

2 RS 916.441.22

3 Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6/9/2000, pag. 3 segg.); modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica l’elenco dei rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE, GU L 203 del 28/7/2001, pag. 18.