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Consultazione 2007/45: Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico · 5 pagine

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Progetto di modifica dell’OIAt concernente le macchine di cantiere Versione per la procedura di audizione del 27.11.2007

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

Modifica del … 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 16 dicembre 19851 è modificata come segue :

Art. 3 cpv. 2 lett. c

2 Per i seguenti impianti valgono esigenze completive o derogatorie:

c. per le macchine di cantiere ed i relativi sistemi di filtri antiparticolato, ai sensi dell'articolo 19a e per gli impianti a combustione ai sensi dell'articolo 20: le esigenze di cui all'allegato 4.

Sezione 4a: Messa in commercio di macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato

Art. 19a Premesse per la messa in commercio

1 Le macchine e gli strumenti per l'impiego in cantieri, cave di ghiaia ed impianti simili con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) possono essere messe in commercio solo se è provato che soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 cifra 4.

2 Se una macchina di cantiere viene postequipaggiata con un sistema di filtro antiparticolato, deve essere dimostrata la conformità di tale sistema con le esigenze di cui all'allegato 4 cifra 4 capoversi 3 e 4.

Art. 19b Prova di conformità

1 La prova di conformità comprende:

a. un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo l'articolo 18 della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio, secondo cui il tipo di macchina di cantiere o di sistema di filtro antiparticolato soddisfa le esigenze ai sensi dell'allegato 4 cifra 4 (certificato di conformità);

b. una dichiarazione del fabbricante o dell'importatore, secondo la quale le macchine di cantiere o i sistemi di filtro antiparticolato da mettere in commercio corrispondono ai tipi esaminati (dichiarazione di conformità), contenente i seguenti dati:

1. nome e indirizzo del fabbricante o dell'importatore;

2. designazione del tipo di macchina di cantiere, di motore e di sistema di riduzione del particolato;

3. numeri di serie della macchina di cantiere, del motore e del sistema di filtro antiparticolato;

4. nome ed indirizzo dell'organismo di valutazione della conformità e numero del certificato di conformità;

5. nome e funzione della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o per l'importatore;

6. la posizione esatta del contrassegno apportato sulla macchina di cantiere;

c. il contrassegno secondo l'allegato 4 cifra 4 capoverso 5.

2 Gli organismi di valutazione della conformità fanno pervenire all'Ufficio federale un certificato di conformità per ogni tipo di macchina di cantiere o di sistema di filtro antiparticolato. L'Ufficio federale pubblica una lista.

3 Il fabbricante o l’importatore deve conservare la dichiarazione di conformità per 10 anni dal momento della messa in commercio della macchina di cantiere o del sistema di filtro antiparticolato.

1 RS 814.318.142.1

2 RS 946.51