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Consultazione 2007/45: Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico · 5 pagine
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Progetto di modifica dell’OIAt concernente le macchine di cantiere Versione per la procedura di audizione del 27.11.2007
Art. 36 cpv. 1 prima frase
1 La Confederazione esegue le prescrizioni sul controllo successivo delle macchine di cantiere, dei loro sistemi di filtro antiparticolato e degli impianti a combustione (art. 37) nonché sul controllo dei combustibili e dei carburanti al momento dell'importazione (art. 38).
Art. 37 titolo e cpv. 1
Art. 37 Controllo successivo di macchine di cantiere, dei loro sistemi di filtro antiparticolato e degli impianti a
combustione (sorveglianza del mercato)
1 L’Ufficio federale controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio delle macchine di cantiere, dei sistemi di filtro antiparticolato e degli impianti a combustione, in particolare della veridicità dei contenuti della dichiarazione di conformità. Può affidare compiti di controllo a enti di diritto pubblico e a organizzazioni settoriali di diritto privato.
II
Gli allegati 2, 4 e 5 vengono modificati come da annesso.
III
Disposizioni finali
Le esigenze di cui all'allegato 4 cifra 4 valgono per macchine di cantiere della seguente potenza:
a. da 18 a 37 kW: a partire dal 1° maggio 2010;
b. da 37 kW:
1. a partire dal 1° maggio 2010, se sono state messe in commercio per la prima volta dopo il 1° gennaio 2000 e prima dell’entrata in vigore della presente modifica;
2. a partire dal 1° maggio 2015, se sono state messe in commercio per la prima volta prima del 1° gennaio 2000.
IV
La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2008.
xx.xx.xxxx In nome del Consiglio federale svizzero
Il presidente della Confederazione :
La cancelliera della Confederazione: