Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/46: Modifica dell'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO) · 4 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: G402-0718

5. Le modifiche in dettaglio

5.1 Le singole disposizioni

Articolo 2

Capoverso 2: si sottolinea che d’ora in poi il DATEC ha il diritto di consultare i documenti delle organizzazioni ambientaliste. Questa disposizione permette altresì di valutare in modo più approfondito se l’attività economica dell’organizzazione si svolge entro i limiti autorizzati.

Articolo 3

Capoverso 3: la disposizione evidenzia che l’onere della prova circa il rispetto delle condizioni per la concessione del diritto di ricorso spetta alle organizzazioni. Le prove sono attinte, in generale, dagli statuti e dai rapporti annuali degli ultimi dieci anni. Se questi documenti non bastano, l’organizzazione deve fornire altri documenti (ad es. documentazione dettagliata che permetta l’esame dell’attività economica, elenco dei membri per l’esame dell’attività economica svolta a livello nazionale ecc.).

Capoverso 4: secondo l’articolo 55 capoverso 1 lettera b LPAmb, l’attività economica dell’organizzazione deve servire al raggiungimento dei relativi scopi ideali. A partire dal 1° luglio 2010, un’attività economica di diverso genere non sarebbe più ammessa ai fini della richiesta o del mantenimento del diritto di ricorso delle organizzazioni. Affinché l’attività economica serva alla realizzazione degli scopi ideali, devono essere soddisfatte due condizioni: il tipo di attività economica deve essere consono allo scopo ideale (ad es. un’organizzazione impegnata nella protezione della natura non deve commerciare mobili non certificati fabbricati con legni tropicali) e l’attività economica non deve prevalere rispetto ad altre attività dell’organizzazione (ad es. un’organizzazione la cui attività consiste soprattutto nel commercio di prodotti ecologici non può presentarsi, nel contempo, quale organizzazione di protezione dell’ambiente legittimata a ricorrere).

Articolo 4

Capoverso 1: d’ora in poi, le organizzazioni sono tenute a tenere e a pubblicare annualmente una statistica concernete i loro ricorsi. Inoltre, la statistica deve essere inoltrata di volta in volta all’UFAM. Questa disposizione mira a rendere più trasparente l’attività di ricorso delle organizzazioni. L’obbligo di tenere e di pubblicare una statistica adempie a una direttiva della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, la quale, nel suo rapporto del 25 giugno 2005 riguardante l’iniziativa parlamentare Hofmann e destinato al Consiglio degli Stati, stabiliva che le organizzazioni devono fornire ogni anno informazioni circa le opposizioni e i ricorsi inoltrati e sullo stato della procedura10.

Le organizzazioni ambientaliste devono altresì inoltrare i loro rapporti annuali, dai quali è possibile evincere se la singola organizzazione esercita ancora un’attività sufficiente e anche appurare se l’organizzazione svolge un attività economica che, a partire dal 1° luglio 2010, non sarà più autorizzata. Ciò facilita al DATEC l’adempimento dell’obbligo di esaminare periodicamente se le organizzazioni rispettano ancora le condizioni necessarie per il conferimento del diritto di ricorso.

Capoverso 2: la prescrizione regolamenta in maniera dettagliata su che cosa devono vertere le informazioni fornite dalle organizzazioni. Secondo la lettera a, occorre indicare le singole opposizioni e i singoli ricorsi. L’obbligo di indicare i Cantoni, i Comuni e le autorità ai quali sono stati inoltrati ricorsi od opposizioni rivela anche l’impiego “regionale” del diritto di ricorso. Secondo la lettera b, occorre specificare l’esito della procedura in questione. È im-

10 FF 4789 3/4 312/2005-02225/02/01/02/G402-0718