Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/46: Modifica dell'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO) · 4 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: G402-0718

portante che queste informazioni riguardino soltanto i casi conclusi. Secondo la lettera c, vanno segnalati gli accordi conclusi da ogni singola organizzazione. Infine, l’organizzazione deve informare sul numero dei casi in cui ha ritirato un’opposizione o un ricorso.

Capoverso 3: le organizzazioni sono tenute a fornire informazioni anche in merito alle loro uscite ed entrate relative all’esercizio del diritto di ricorso. Questa norma soddisfa una richiesta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati.

Capoverso 4: l’allestimento e la pubblicazione di una statistica complessiva da parte dell’UFAM serve anche a garantira la trasparenza nell’esercizio del diritto di ricorso delle organizzazioni. Inoltre, il dialogo con gli ambienti interessati (rappresentanti dell’economia, delle organizzazioni ambientaliste e delle autorità esecutive) permette di individuare i problemi legati all’esecuzione del nuovo diritto e di valutare congiuntamente le soluzioni necessarie per la loro eliminazione.

5.2 Modifiche del diritto previgente

Qui si tratta soltanto di adeguare gli eventuali rimandi ai diritti di ricorso secondo la LPAmb e la LPN in altre ordinanze. Un rimando in tal senso da aggiornare si trova solo nell’ordinanza sulle zone palustri.

5.3 Entrata in vigore

Le modifiche devono entrare in vigore il 1° luglio 2008. Dato che la disposizione concernente l’attività economica autorizzata secondo l’articolo 55 capoverso 1 lettera b LPAmb entrerà in vigore soltanto il 1° luglio 2010, anche la disposizione corrispondente della ODO entrerà in vigore solo a partire da questa data.

6. Relazione con il diritto estero

Praticamente tutti gli Stati europei e della CE riconoscono un diritto di ricorso delle organizzazioni che operano nel settore della protezione dell’ambiente. Tuttavia, a differenza di quanto prescritto ora nella ODO, le legislazioni di questi Stati non prevedono nessun obbligo per le organizzazioni di tenere una statistica dettagliata sull’esercizio del diritto di ricorso.

7. Ripercussioni sulla Confederazione, su Cantoni, Comuni e altri interessati

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni in termini di finanze o di personale a livello di Confederazione, Cantoni ed economia. Per le organizzazioni ambientaliste, invece, l’obbligo di tenere una statistica comporterà degli oneri supplementari, che saranno comunque proporzionati.

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