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Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 13 pagine
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Ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA)
Modifica del … Avamprogetto del 2.11.2007
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 19 ottobre 19881 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 10a capoverso 3, 10c, 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), in esecuzione della Convenzione del 25 febbraio 19913 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo)
Art. 1 Costruzione di nuovi impianti
Sono sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente ai sensi dell’articolo 10a LPAmb (esame) gli impianti che figurano nell’allegato della presente ordinanza.
Art. 2 cpv. 1 lett. a
1 La modificazione di un impianto esistente che figura nell’allegato è sottoposta all’esame se:
a. la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d’esercizio sostanziali che possono comportare notevoli carichi ambientali supplementari, e
Art. 3 cpv. 1
1 Nell’esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente. Vi rientrano la LPAmb e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia, la pesca e l’ingegneria genetica.