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Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 13 pagine
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Titolo dopo l’art. 6
Sezione 3: OEIA in un contesto transfrontaliero
Art. 6a
1 Se un’autorità decide in merito a un progetto che ha effetti notevoli a livello transfrontaliero, si assume anche gli obblighi della Svizzera in quanto Parte di origine secondo la Convenzione di Espoo.
2 Se è accertato o c’è da aspettarsi che la Svizzera venga colpita da effetti transfrontalieri notevoli prodotti da un progetto di un Paese estero, per l’esercizio dei diritti e degli obblighi della Svizzera secondo la Convenzione di Espoo sono competenti:
a. l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per quanto riguarda la ricezione della notifica da parte di autorità estere;
b. l’autorità decisionale secondo l’articolo 5 capoverso 1, cui spetterebbe l’autorizzazione del progetto in Svizzera, per quanto riguarda l’esercizio degli altri diritti e obblighi.
Art. 7 Obbligo di stendere il rapporto concernente l’impatto sull’ambiente
Chi intende costruire o modificare un impianto che deve essere esaminato ai sensi della presente ordinanza deve, al momento della progettazione, stendere un rapporto concernente l’impatto dell’impianto sull’ambiente (rapporto).
Art. 8 Indagine preliminare e capitolato d’oneri
1 Il richiedente elabora:
a. un’indagine preliminare che mostra quali effetti del suo impianto potrebbero presumibilmente gravare l’ambiente;
b. un capitolato d’oneri che designa gli effetti dell’impianto sull’ambiente che dovranno essere analizzati nel rapporto e fissa i metodi e i limiti spaziali e temporali per le indagini.
2 Il richiedente presenta all’autorità decisionale l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri. L’autorità decisionale trasmette i documenti al servizio della protezione dell’ambiente (art. 12), il quale si pronuncia in merito e consiglia il richiedente.
Art. 8a Indagine preliminare considerata come rapporto
1 Se, nel corso dell’indagine preliminare, gli effetti sull’ambiente e le misure di protezione ambientale sono determinati e rappresentati in modo esaustivo, l’indagine preliminare vale come rapporto.
2 Per il contenuto del rapporto si applicano gli articoli 9 e 10. I termini di trattazione sono regolati dall’articolo 12b.