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Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 13 pagine

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Art. 9 cpv. 1 e 4

1 Il rapporto deve essere conforme all’articolo 10b capoverso 2 LPAmb.

4 Esso deve pure descrivere in che modo si è tenuto conto delle indagini effettuate nel quadro della pianificazione del territorio che concernono la protezione dell’ambiente.

Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 2

1 Come aiuti all’esecuzione per l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto sono determinanti le direttive dell’UFAM se:

b. il rapporto concerne un impianto per il quale, secondo l’allegato, deve essere consultato l’UFAM, oppure

2 Negli altri casi, per l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto sono determinanti, come aiuti all’esecuzione, le direttive del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.

Titolo prima dell’art. 12

Capitolo 3: Compiti del servizio della protezione dell’ambiente

Art. 12 Competenza

1 Il servizio cantonale della protezione dell’ambiente valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un’autorità cantonale.

2 L’UFAM valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un’autorità federale. In tale ambito tiene conto anche del parere del Cantone.

3 In caso di progetti per i quali, secondo l’allegato, deve essere consultato l’UFAM, questo ufficio prende posizione in modo sommario in merito all’indagine preliminare, al capitolato d’oneri e al rapporto fondandosi sul parere espresso dal servizio cantonale della protezione dell’ambiente.

Art. 12a Termini di trattazione per l’indagine preliminare e per il capitolato

d’oneri

1 In caso di progetti esaminati da un’autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell’ambiente deve prendere posizione in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri.

2 In caso di progetti esaminati da un’autorità federale, l’UFAM prende posizione in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri entro due mesi. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, va concesso all’UFAM almeno un mese per prendere a sua volta posizione.

3 In caso di progetti per i quali, secondo l’allegato, deve essere consultato l’UFAM, questo ufficio prende posizione in merito all’indagine preliminare e al capitolato