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Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 13 pagine

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d’oneri entro due mesi.

Art. 12b Termini di trattazione per il rapporto

1 In caso di progetti esaminati da un’autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell’ambiente deve prendere posizione in merito al rapporto.

2 L’UFAM valuta entro cinque mesi i rapporti concernenti i progetti esaminati da un’autorità federale. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, vanno concessi all’UFAM almeno due mesi per prendere a sua volta posizione.

3 In caso di progetti per i quali, secondo l’allegato, deve essere consultato l’UFAM, questo ufficio valuta entro tre mesi se l’impianto progettato è conforme alle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente (art. 3).

Art. 13a

Abrogato

Art. 14 cpv. 4

4 In caso di progetti per i quali, secondo l’allegato, deve essere consultato l’UFAM, l’autorità decisionale provvede affinché l’UFAM disponga del rapporto e della valutazione del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.

Art. 17 lett. a

L’autorità decisionale svolge l’esame fondandosi sulle seguenti basi:

a. rapporto;

Art. 17a Eliminazione delle divergenze nella procedura federale

Se l’autorità decisionale federale è in disaccordo con la valutazione dell’UFAM nella procedura decisiva, l’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è applicabile per eliminare le divergenze.

Art. 20 cpv. 1

1 L’autorità decisionale rende noto dove possono essere consultati il rapporto, la valutazione del servizio della protezione dell’ambiente, i risultati di un’eventuale consultazione dell’UFAM, nonché la decisione, nella misura in cui quest’ultima concerne i risultati dell’esame. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto, come pure il diritto di consultare gli atti spettante alle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi degli articoli 55 e 55f LPAmb.

4 RS 172.010