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Consultazione 2007/5: Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5). Protezione speciale dei giovani lavoratori

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Ordinanza del DFE sui lavori pericolosi per i giovani

Il Dipartimento federale dell'economia,visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza 5 del .......1 concernente la legge sul lavoro (OLL 5),

ordina:

Art. 1 Lavori pericolosi

I seguenti lavori sono considerati pericolosi per i giovani (lista non esaustiva):

a. lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche o psichiche dei giovani;

b. lavori che espongono i giovani a sevizie fisiche, psicologiche, morali o sessuali, segnatamente la prostituzione o la

partecipazione alla produzione di materiale o di spettacoli pornografici;

c. lavori nell’ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano a un forte aggravio, come

ad esempio il lavoro a cottimo;

d. lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute:

1. radiazioni ionizzanti,

2. lavori in condizioni di sovrappressione,

3. lavori che espongono al freddo o al caldo o a un’umidità eccessivi,

4. lavori che implicano una forte esposizione al rumore o urti, vibrazioni o scosse a forte impatto;

e. lavori che espongono i giovani ad agenti biologici pericolosi per la salute: microorganismi dei gruppi 3 e 4 ai sensi

dell’ordinanza del 25 agosto 19992 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microorganismi (OPLM);

f. lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute contrassegnati con una delle seguenti frasi R

(secondo l’OPChim):

1. pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39),

2. può provocare sensibilizzazione per inalazione (designazione “S” secondo la lista “Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro”; R42),

3. può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (designazione “S” secondo la lista “Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro”; R43),

4. può provocare il cancro (designazione “K” secondo la lista “Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro”; R40, R45),

5. può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46),

6. pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48),

7. può ridurre la fertilità (R60),

8. può danneggiare i nascituri (R61);

g. lavori che si effettuano con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che presentano rischi di incidenti, che presumibilmente i

giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;

h. lavori che comportano un notevole pericolo d’incendio, di esplosione, d’infortunio, di malattia o d’intossicazione;

i. lavori che si effettuano sottoterra, sott’acqua, ad altezze pericolose, in spazi angusti o che comportano il rischio di crolli;

j. lavori con animali pericolosi;

k. macellazione industriale di animali;

l. cernita di materiale vecchio, come stracci, carte e cartoni, e di biancheria sporca e non disinfettata, di crini, di setole e di

pelli.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ....

1 RS …

2 RS 832.321