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Consultazione 2007/5: Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5). Protezione speciale dei giovani lavoratori
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Ordinanza del DFE sui lavori pericolosi per i giovani
Il Dipartimento federale dell'economia,visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza 5 del .......1 concernente la legge sul lavoro (OLL 5),
ordina:
Art. 1 Lavori pericolosi
I seguenti lavori sono considerati pericolosi per i giovani (lista non esaustiva):
a. lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche o psichiche dei giovani;
b. lavori che espongono i giovani a sevizie fisiche, psicologiche, morali o sessuali, segnatamente la prostituzione o la
partecipazione alla produzione di materiale o di spettacoli pornografici;
c. lavori nell’ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano a un forte aggravio, come
ad esempio il lavoro a cottimo;
d. lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute:
1. radiazioni ionizzanti,
2. lavori in condizioni di sovrappressione,
3. lavori che espongono al freddo o al caldo o a un’umidità eccessivi,
4. lavori che implicano una forte esposizione al rumore o urti, vibrazioni o scosse a forte impatto;
e. lavori che espongono i giovani ad agenti biologici pericolosi per la salute: microorganismi dei gruppi 3 e 4 ai sensi
dell’ordinanza del 25 agosto 19992 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microorganismi (OPLM);
f. lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute contrassegnati con una delle seguenti frasi R
(secondo l’OPChim):
1. pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39),
2. può provocare sensibilizzazione per inalazione (designazione “S” secondo la lista “Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro”; R42),
3. può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (designazione “S” secondo la lista “Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro”; R43),
4. può provocare il cancro (designazione “K” secondo la lista “Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro”; R40, R45),
5. può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46),
6. pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48),
7. può ridurre la fertilità (R60),
8. può danneggiare i nascituri (R61);
g. lavori che si effettuano con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che presentano rischi di incidenti, che presumibilmente i
giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;
h. lavori che comportano un notevole pericolo d’incendio, di esplosione, d’infortunio, di malattia o d’intossicazione;
i. lavori che si effettuano sottoterra, sott’acqua, ad altezze pericolose, in spazi angusti o che comportano il rischio di crolli;
j. lavori con animali pericolosi;
k. macellazione industriale di animali;
l. cernita di materiale vecchio, come stracci, carte e cartoni, e di biancheria sporca e non disinfettata, di crini, di setole e di
pelli.
Art. 2 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ....