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Consultazione 2007/5: Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5). Protezione speciale dei giovani lavoratori · 5 pagine

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Osservazione preliminare:

1. La presente ordinanza del DFE è inviata in allegato al progetto di ordinanza 5 posto in consultazione affinché le organizzazioni che partecipano alla consultazione siano informate dell’impostazione che il DFE intende dare all’ordinanza.

2. La lista delle professioni contenuta nell’ordinanza comprende sia professioni che dispongono attualmente di un permesso globale della SECO o delle autorità d’esecuzione cantonali sia professioni per le quali la SECO e l’UFFT hanno ritenuto necessaria una deroga. Questa lista non è esaustiva e può essere completata in qualsiasi momento.

3. Le parti sociali e le organizzazioni del mondo del lavoro stanno ancora negoziando la portata effettiva della deroga. Di conseguenza, il numero di notti e di domeniche ammesse non è qui quantificato e non è oggetto della consultazione.

Ordinanza del DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

del ....................

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Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 14 dell'ordinanza 5 del … concernente la legge sul lavoro,

ordina:

Art. 1 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione

Le professioni dei seguenti settori beneficiano di una deroga al divieto di lavoro notturno e/o domenicale ai fini della formazione professionale e sono pertanto esentate dall’obbligo di autorizzazione nel rispetto dei limiti indicati.

1. Ristorazione e albergheria, economia domestica

Impiegata/o d’economia domestica Le persone che seguono una formazione professionale di base di impiegata/o d’economia domestica sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti limiti: dai 16 anni in poi dai 17 anni in poi

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Tel. +41 (31) 322 29 45, fax +41 (31) 322 78 31 www.seco.admin.ch, [email protected] 2006-12-22/177 Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement Département fédéral de l’économie Dipartimento federale dell’economia