Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/5: Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5). Protezione speciale dei giovani lavoratori · 8 pagine
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Berna, il 28 febbraio 2007
Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro
Protezione speciale dei giovani lavoratori Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori
Rapporto esplicativo
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1. Contesto
Il 29 novembre 1998, il popolo svizzero ha approvato un’importante revisione parziale della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro; LL1). Nell’ambito della revisione è stato modificato l’articolo 30 LL che fissa a 15 anni l’età minima per l’occupazione dei giovani; un nuovo capoverso 2 ha colmato quella che era considerata una lacuna della legge ovvero il disciplinamento dei lavori esercitati dai giovani di età inferiore a 13 anni. È stato stabilito che occorre precisare mediante ordinanza a quali condizioni i giovani sotto i 15 anni possono essere occupati in occasione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie (art. 30 cpv. 2 lett. b LL).
Attualmente le disposizioni in materia di protezione dei giovani lavoratori sono contenute nell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. Nel corso della citata revisione della LL è risultato che sarebbe stato opportuno regolamentare la protezione dei giovani lavoratori in un’ordinanza separata. Nell’autunno 2002 è stata avviata una consultazione su un primo progetto di ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro per la protezione dei giovani lavoratori. La maggior parte dei Cantoni e numerosi partiti e associazioni, nelle loro prese di posizione, hanno richiesto l’abbassamento dell’età di protezione da 19 e 20 a 18 anni. L’età di protezione è fissata nell’articolo 29 della legge. Il Consiglio federale ha perciò effettuato una consultazione separata su questo tema. Dalla valutazione dei risultati della consultazione, che si è conclusa nel mese di febbraio 2004, è emerso che 21 Cantoni, quattro partiti politici e 20 associazioni si sono pronunciati a favore dell’abbassamento dell’età di protezione e si sono allineati agli argomenti del Consiglio federale (conformità con la maggiore età e l’età di protezione previste dal diritto europeo e internazionale, possibilità per gli studenti a partire dai 18 anni di essere occupati come adulti, rafforzamento delle misure di protezione fino ai 18 anni). Nel giugno 2006 il Parlamento ha approvato la revisione dell’articolo 29 capoverso 1 LL senza che sia stato indetto un referendum.
Il progetto del 2002 è stato interamente rielaborato in modo da tenere conto delle critiche concernenti l’attuabilità del progetto sottoposto. In linea di principio le disposizioni sono state semplificate e ridotte all’essenziale. Allo scopo di migliorare la leggibilità si è rinunciato a ripetere il testo di legge, mentre la regolamentazione del lavoro dei giovani di età inferiore a 13 anni è stata decisamente semplificata. Le disposizioni sulla protezione dei lavoratori fino ai 18 anni, tuttavia, non sono state adeguate per quanto riguarda i lavori pericolosi e il lavoro notturno
1 RS 822.11