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Consultazione 2007/5: Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5). Protezione speciale dei giovani lavoratori · 4 pagine
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Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5)
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Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 40 della legge sul lavoro del 13 marzo 19641,
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
(Art. 29 cpv. 1 e 2 LL)
Lo scopo della presente ordinanza è di proteggere la salute, la sicurezza e lo sviluppo psico-fisico dei giovani lavoratori.
Art. 2 Oggetto e rapporto con la legge sul lavoro
1 La presente ordinanza disciplina l’occupazione dei giovani.
2Salvo disposizioni specifiche della presente ordinanza, si applicano le disposizioni della legge sul lavoro e delle relative ordinanze.
Art. 3 Applicazione della legge sul lavoro a determinate categorie di aziende
(Art. 2 cpv. 3 e 4 cpv. 3 LL)
1Nelle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante la legge sul lavoro è applicabile ai giovani che seguono una formazione professionale di base secondo la legge federale del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr) (in seguito: formazione professionale di base).
2Nelle aziende familiari la legge sul lavoro è applicabile ai giovani familiari se questi sono occupati accanto ad altri lavoratori.
Sezione 2: Attività particolari
Art. 4 Lavori pericolosi
(Art. 29 cpv. 3 LL)
1I giovani non possono essere occupati per lavori pericolosi.
2Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per loro natura o per le condizioni nelle quali sono esercitati rischiano di pregiudicare la salute, l’educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psico-fisico.
3Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) stabilisce quali lavori, in base all’esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi. In quest’ambito tiene conto del fatto che i giovani, a causa della scarsa esperienza o formazione, non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersene pari a quelle degli adulti.
4L’Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) può prevedere deroghe per i giovani dai 16 anni in poi nelle ordinanze sulla formazione se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base. Esso stabilisce le misure necessarie in materia di sicurezza del lavoro e di protezione della salute.
5La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può inoltre accordare autorizzazioni eccezionali (permessi individuali) se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base.
Art. 5 Servizio dei clienti in aziende di divertimenti, alberghi, ristoranti e caffè
(Art. 29 cpv. 3 LL)
1I giovani non possono essere occupati per il servizio dei clienti nelle aziende di divertimenti quali locali notturni, dancing, discoteche e bar.
2I giovani di età inferiore a 16 anni non possono essere occupati per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L’occupazione può tuttavia essere autorizzata nell’ambito di una formazione professionale riconosciuta.
Art. 6 Lavoro nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo
(Art. 29 cpv. 3 LL)
I giovani di età inferiore a 16 anni non possono essere occupati nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo.
RS ............
1 RS 822.11
2 RS 412.10 2003–......