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Consultazione 2007/5: Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5). Protezione speciale dei giovani lavoratori · 4 pagine

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Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5)

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Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 40 della legge sul lavoro del 13 marzo 19641,

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

(Art. 29 cpv. 1 e 2 LL)

Lo scopo della presente ordinanza è di proteggere la salute, la sicurezza e lo sviluppo psico-fisico dei giovani lavoratori.

Art. 2 Oggetto e rapporto con la legge sul lavoro

1 La presente ordinanza disciplina l’occupazione dei giovani.

2Salvo disposizioni specifiche della presente ordinanza, si applicano le disposizioni della legge sul lavoro e delle relative ordinanze.

Art. 3 Applicazione della legge sul lavoro a determinate categorie di aziende

(Art. 2 cpv. 3 e 4 cpv. 3 LL)

1Nelle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante la legge sul lavoro è applicabile ai giovani che seguono una formazione professionale di base secondo la legge federale del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr) (in seguito: formazione professionale di base).

2Nelle aziende familiari la legge sul lavoro è applicabile ai giovani familiari se questi sono occupati accanto ad altri lavoratori.

Sezione 2: Attività particolari

Art. 4 Lavori pericolosi

(Art. 29 cpv. 3 LL)

1I giovani non possono essere occupati per lavori pericolosi.

2Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per loro natura o per le condizioni nelle quali sono esercitati rischiano di pregiudicare la salute, l’educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psico-fisico.

3Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) stabilisce quali lavori, in base all’esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi. In quest’ambito tiene conto del fatto che i giovani, a causa della scarsa esperienza o formazione, non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersene pari a quelle degli adulti.

4L’Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) può prevedere deroghe per i giovani dai 16 anni in poi nelle ordinanze sulla formazione se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base. Esso stabilisce le misure necessarie in materia di sicurezza del lavoro e di protezione della salute.

5La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può inoltre accordare autorizzazioni eccezionali (permessi individuali) se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base.

Art. 5 Servizio dei clienti in aziende di divertimenti, alberghi, ristoranti e caffè

(Art. 29 cpv. 3 LL)

1I giovani non possono essere occupati per il servizio dei clienti nelle aziende di divertimenti quali locali notturni, dancing, discoteche e bar.

2I giovani di età inferiore a 16 anni non possono essere occupati per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L’occupazione può tuttavia essere autorizzata nell’ambito di una formazione professionale riconosciuta.

Art. 6 Lavoro nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo

(Art. 29 cpv. 3 LL)

I giovani di età inferiore a 16 anni non possono essere occupati nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo.

RS ............

1 RS 822.11

2 RS 412.10 2003–......