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Consultazione 2007/54: 03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità · 4 pagine
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Art. 160
1
B. Cognome Ciascun coniuge mantiene il proprio cognome.
2 Gli sposi possono tuttavia dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale. Possono scegliere tra il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo. Tale dichiarazione può essere fatta anche alla nascita del loro primo figlio comune.
Proposta della minoranza I
2 Gli sposi possono tuttavia dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale. Possono scegliere tra il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo.
2bis Gli sposi che mantengono il proprio cognome determinano il cognome dei figli, scegliendo fra i loro cognomi da celibe o nubile.
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Proposta della minoranza II
3 Nella vita quotidiana, ciascun coniuge può posporre al proprio cognome quello dell’altro coniuge.
Art. 161
C. Cittadinanza Ciascun coniuge conserva la propria cittadinanza cantonale e attinenza
comunale.
Art. 267a
1
II. Cittadinanza Il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e attinenza co-
munale del genitore adottivo di cui porta il cognome, in luogo e vece di quelle anteriori.
2 Il figlio minorenne di un coniuge, se adottato dall’altro coniuge, acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.
Art. 270
1
A. Cognome Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano cognomi diversi, il I. Figlio nato nel figlio ne assume il cognome da nubile o celibe da essi scelto per i figli matrimonio
comuni al momento della nascita del primo figlio.
2 In caso di disaccordo dei genitori circa il cognome del figlio, il figlio assume il cognome da nubile della madre. Entro un anno dalla nascita del primo figlio, tuttavia, i genitori possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da celibe del padre.