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Consultazione 2007/54: 03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità · 4 pagine

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Art. 160

1

B. Cognome Ciascun coniuge mantiene il proprio cognome.

2 Gli sposi possono tuttavia dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale. Possono scegliere tra il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo. Tale dichiarazione può essere fatta anche alla nascita del loro primo figlio comune.

Proposta della minoranza I

2 Gli sposi possono tuttavia dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale. Possono scegliere tra il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo.

2bis Gli sposi che mantengono il proprio cognome determinano il cognome dei figli, scegliendo fra i loro cognomi da celibe o nubile.

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Proposta della minoranza II

3 Nella vita quotidiana, ciascun coniuge può posporre al proprio cognome quello dell’altro coniuge.

Art. 161

C. Cittadinanza Ciascun coniuge conserva la propria cittadinanza cantonale e attinenza

comunale.

Art. 267a

1

II. Cittadinanza Il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e attinenza co-

munale del genitore adottivo di cui porta il cognome, in luogo e vece di quelle anteriori.

2 Il figlio minorenne di un coniuge, se adottato dall’altro coniuge, acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.

Art. 270

1

A. Cognome Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano cognomi diversi, il I. Figlio nato nel figlio ne assume il cognome da nubile o celibe da essi scelto per i figli matrimonio

comuni al momento della nascita del primo figlio.

2 In caso di disaccordo dei genitori circa il cognome del figlio, il figlio assume il cognome da nubile della madre. Entro un anno dalla nascita del primo figlio, tuttavia, i genitori possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da celibe del padre.