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Consultazione 2007/54: 03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità · 4 pagine

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Proposta della minoranza I

1 Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano cognomi diversi, il figlio ne assume il cognome da nubile o celibe da essi scelto per i figli comuni al momento della celebrazione del matrimonio.

2 Entro un anno dalla nascita del primo figlio, i genitori possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da celibe o nubile dell’altro genitore.

3 Il figlio di genitori che portano un cognome coniugale assume questo cognome.

4 Il figlio che assume il cognome di un genitore che porta un doppio cognome, ne assume soltanto il primo cognome.

Art. 270a (nuovo)

1

II. Figlio nato fuo- Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognori dal matrimonio me da nubile della madre.

2 Se l’autorità tutoria attribuisce loro l’autorità parentale in comune, i genitori possono, entro un anno, dichiarare all’ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da celibe del padre.

3 Se è il solo a esercitare l’autorità parentale, il padre può fare la stessa dichiarazione.

4 Il figlio che assume il cognome di un genitore che porta un doppio cognome, ne assume soltanto il primo cognome.

5 Se il figlio ha più di dodici anni, non è possibile cambiarne il cognome senza il suo consenso.

Art. 271

1

B. Cittadinanza Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del

genitore di cui porta il cognome.

2 Se assume il cognome dell’altro genitore, il figlio minorenne ne acquista anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale, in luogo e vece di quelle anteriori.

Titolo finale

Art. 8a

2. Cognome Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio pri-

ma dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del … può, in qualsiasi momento, dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.