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Consultazione 2007/76: Programma Nazionale Alcol 2008 - 2012 (PNA) · 62 pagine
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2.2 Basi legali e altri documenti di riferimento
La politica svizzera sull’alcol poggia su una serie di basi legali e documenti di riferimento.
Mandato costituzionale La Costituzione federale (Cost., RS 101) sancisce la protezione della salute
(art. 118) e attribuisce alla Confederazione la competenza di legiferare sui distillati, imponendo in particolare di tenere conto degli effetti nocivi del consumo di alcol (art. 105).
Diritto federale A livello federale le disposizioni più importanti per la politica sull’alcol sono
contenute nelle leggi seguenti e nelle rispettive ordinanze:
legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr, RS 817.0)
legge sull’alcol (LAlc, RS 680)
codice penale svizzero (art. 136 CP, RS 311.0)
legge sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01)
legge sulla radiotelevisione (LRTV, RS 784.40)
legge sull’imposizione della birra (LIB, FF 2006 [7717])
L’applicazione del diritto federale incombe in parte ai Cantoni, ad esempio l’attuazione del divieto di consegnare alcol a bambini e adolescenti (LDerr, LAlc, CP), il rispetto delle prescrizioni nazionali sulla pubblicità (LDerr), le restrizioni al commercio con i distillati (LAlc), il perseguimento della guida in stato d’ebbrezza (LCStr) o, in via generale, la lotta alle dipendenze
attraverso i proventi dell’imposta sull’alcol (la cosiddetta «decima dell’alcol»; LAlc).
Diritto cantonale A complemento del diritto federale, i Cantoni emanano disposizioni proprie
in materia di politica sull’alcol ad esempio nell’ambito delle leggi sul
commercio e l’artigianato o la ristorazione. A titolo di esempio si possono citare i divieti di vendita nei chioschi, nei distributori di benzina o durante le manifestazioni assoggettate all’obbligo di un permesso oppure le restrizioni alla pubblicità. Il diritto cantonale copre un ruolo importante soprattutto in relazione all’accessibilità delle bevande alcoliche e, di riflesso, ai fini della prevenzione strutturale.
Direttive internazionali, La politica svizzera sull’alcol e il presente programma si rifanno a una serie raccomandazioni di direttive e raccomandazioni internazionali di recente adozione. Tra le più
importanti figurano:
la risoluzione del 25 maggio 2005 dell’OMS sui problemi di sanità pubblica derivanti da un consumo nocivo di alcol (OMS 2005)
il quadro per la politica in materia di alcol nella regione europea
dell’OMS (OMS 2006)
la comunicazione della Commissione europea tesa a ridurre i danni dovuti all’alcol in Europa (UE 2006)
la Carta istitutiva del Forum Alcol e salute dell’Unione europea (UE 2007)
il rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sul sistema sanitario svizzero (OCSE 2006)
Sul piano internazionale la Svizzera è chiamata a sviluppare una strategia coerente per la politica sull’alcol, volta in particolare ad arginare il consumo problematico.
PNA 2008 – 2012