Avamprogetto e Rapporto Appendice 2 SDR
Consultazione 2007/77: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 4 pagine
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Modifiche e spiegazioni concernenti l'Appendice 2 SDR Allegato 4
Modifiche e spiegazioni concernenti l'Appendice 2 SDR
Testo in vigore Proposta di modifica
1.9.5.2 1.9.5.2
Trasporto di merci secondo le esenzioni della Se- sostituire "Capitolo 3.3 e Capitolo 3.4" con "Capitolo zione 1.1.3, Capitolo 3.3 e Capitolo 3.4 dell'ADR 3.3, Capitolo 3.4 e Capitolo 3.5 "
1.9.5.2.1
Le merci pericolose trasportate alle condizioni di esen- 1.9.5.2.1
zione previste alle sottosezioni 1.1.3.2 b) fino a g), sostituire "Capitolo 3.4" con "Capitolo 3.4, Capitolo 1.1.3.3 b), 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.3.6 ADR, al Capitolo 3.5"
3.4, alle disposizioni speciali 119, 145, 188, 190, 191,
216, 238 b), 242, 283, 286, 289, 291, 319, 584, 592,
593, 594, 598, 599, 600, 601, 636 a), 647, 648 del Ca-
pitolo 3.3 ADR così come secondo le esenzioni al pun-
to 1.1.3.6.3 b e 1.1.3.6.3 c dell'Appendice 1 SDR, sono
soggette alle stesse limitazioni di transito per unità di
trasporto nelle gallerie secondo la sottosezione 1.9.5.4
che le merci non soggette ad esenzione. La designa-
zione delle merci nel documento di trasporto deve es-
sere conforme alle prescrizioni 5.4.1.1 e comprendere
l'indicazione "Trasporto secondo la sottosezione
1.9.5.2 SDR".
Spiegazioni:
Fatto salvo il nuovo capitolo 3.5, le merci pericolose imballate in quantità esenti non sottostanno a nessun'altra disposizione ADR. Sarebbe quindi possibile, ad esempio, trasportare materie molto tossiche (classe 6.1 Gruppo di imballaggio I) in quantità fino a 300 l o kg per unità di trasporto (cfr. 3.5.1.2 ADR: codice E 5) senza che gran parte delle disposizioni ADR trovino applicazione. Nel caso di trasporti attraverso gallerie questa situazione risulta problematica da un punto di vista della sicurezza se si pensa che oggi queste materie sono autorizzate solo in quantità di 0 rispettivamente 5 l o kg (con autorizzazione fino a 50 l o kg o 100 l o kg). Le merci pericolose trasportate alle condizioni di esenzione del nuovo capitolo 3.5 sottostanno così, nelle gallerie, alle stesse limitazioni della sottosezione 1.9.5.4 applicate nei confronti delle merci che non beneficiano di esenzioni.
Testo in vigore Proposta di modifica
1.9.5.4.4 (Lista delle merci ammesse e delle relative quantità)
N. ONU:
Modificare parte della denominazione
Colonna (2)/modifiche:
0411 aggiungere ", PENTRITE" prima di ", PETN".
1344 aggiungere "(ACIDE PICRICO)" DOPO
"TRINITROFENOLO".
2814 Nella terza rubrica sostituire "(unicamente carcasse
animali)" con "(unicamente materia animale)".
2900 Nella terza rubrica sostituire "(unicamente carcasse
animali e rifiuti)" con "(unicamente materia animale)".
3090 Modificare il nome e la descrizione in modo da legge-
re: "PILE AL LITIO METALLO (incluse le pile in lega di litio)".
3091 inserire "METALLO" dopo "LITIO" (due volte) e "(inclu-
se le pile in lega di litio)" dopo "CON UN
DISPOSITIVO".